Art. 5

Domanda di ammissione al concorso

In vigore dal 18 feb 2026
1. Le domande di ammissione al concorso sono redatte su modulo conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sono inviate secondo le modalità ed entro il termine indicati nel bando di concorso. Il bando può prevedere che la domanda sia presentata esclusivamente con modalità telematiche. Il termine non è inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. 2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, quanto segue: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale; b) se è nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita; c) se ha compiuto i trentacinque anni, il titolo per l'elevazione del limite massimo di età di cui al precedente , comma 1, lettera b); d) il possesso della cittadinanza italiana; e) le cittadinanze possedute oltre a quella italiana; f) l'indirizzo di residenza; g) il recapito di posta elettronica certificata al quale sono trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali; h) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) il titolo di studio posseduto, l'università o l'istituto equiparato presso cui è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata; l) i servizi prestati come dipendente di amministrazioni pubbliche, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, i procedimenti disciplinari subiti o in corso; m) di essere di condotta incensurabile; n) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, di non essere stato sottoposto all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con provvedimento divenuto definitivo e di non avere in corso procedimenti penali, nè procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari. In caso contrario, il candidato dichiara le condanne, i procedimenti a carico e ogni precedente penale a proprio carico, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato o quella presso la quale pende il procedimento penale o sono state avviate le indagini preliminari; o) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'; p) di non ricadere nella condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso prevista dall', comma 3; q) in quale lingua, da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui all', comma 2, lettera e); r) in quale materia intende sostenere la prova orale di cui all', comma 4, lettera c-ter); s) se intende sostenere una o più prove integrative di cui all'; t) se intende sostenere una o più prove linguistiche facoltative di cui all'; u) se possiede titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai sensi dell'; v) se possiede titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza. 3. Non sono considerati i titoli non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso o non espressamente dichiarati nella medesima domanda. L'amministrazione può accertare la sussistenza dei titoli dichiarati. 4. Il candidato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati sono trattati in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 5. Il candidato comunica senza indugio variazioni dell'indirizzo di residenza o del recapito di posta elettronica certificata. 6. Il candidato diversamente abile o con disturbi specifici dell'apprendimento indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica presso l'amministrazione centrale e in sedi estere, incluse quelle con caratteristiche di disagio. 7. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o da disguidi postali, tecnici o imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o a forza maggiore.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-5

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