Art. 10

Prove d'esame

In vigore dal 18 feb 2026
1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare le capacità di analisi, sintesi e di risoluzione dei problemi, la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. 2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale di cui all' sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte, che possono essere svolte mediante strumenti informatici e procedure digitali. Non è ammesso l'uso del dizionario. Il bando può prevedere che una medesima prova accerti la conoscenza di più materie. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) economia politica, politica economica, economia internazionale e finanziaria, commercio internazionale; d) lingua inglese; e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo o tedesco. 3. Sono ammessi alla prova d'esame orale di cui al successivo comma 4 i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove scritte di cui al precedente comma 2, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi nelle restanti prove. 4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti materie: a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo); b) contabilità di Stato; c) nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale privato; c-bis) diritto consolare e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c-ter) una materia a scelta del candidato tra: 1) elementi di informatica, con particolare riferimento alla sicurezza cibernetica nazionale e internazionale, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie; 2) elementi di storia della cultura italiana dal 1800 ad oggi e di promozione all'estero della cultura e della lingua italiana; 3) elementi di cooperazione internazionale allo sviluppo; 4) elementi di disciplina sportiva e di organizzazione e gestione di grandi eventi; 5) elementi di comunicazione istituzionale pubblica, di psicologia della comunicazione e di social media management; d) geografia politica ed economica. Nell'ambito della prova d'esame orale, il candidato è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni su di un tema dell'attualità internazionale, indicato dal presidente della commissione, al fine di accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista ed a parlare in pubblico. La suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di informatica, è oggetto di una valutazione unica. 5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Nei concorsi banditi entro il 31 dicembre del 2026, la prova sulla materia di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, e' facoltativa. I candidati dichiarano l'intenzione di sostenere la prova di cui al primo periodo nella domanda di ammissione al concorso. Per la prova facoltativa di cui al presente comma il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-10

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