Art. 12

Prove facoltative di lingua straniera

In vigore dal 18 feb 2026
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua inglese e per la lingua prescelta per la prova scritta di cui al precedente , comma 2, lettera e), nonché in una o più lingue ufficiali di Paesi extraeuropei che non formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente . 2. L'eventuale prova facoltativa di lingua straniera è sostenuta dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui al precedente , comma 4, e successivamente alle eventuali prove integrative di cui all', comma 3. 3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale. 4. Per le prove facoltative di lingua il candidato può conseguire un punteggio massimo complessivo determinato come segue: a) fino a 7 centesimi, se il candidato non ha conseguito la sufficienza in alcuna delle lingue di cui al comma 5, primo periodo; b) fino a 8 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in una lingua di cui al comma 5, primo periodo; c) fino a 9 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in due lingue di cui al comma 5, primo periodo; d) fino a 10 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in tre lingue di cui al comma 5, primo periodo; e) fino a 11 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in quattro o più lingue di cui al comma 5, primo periodo. 5. Per la conoscenza di ciascuna delle lingue tedesco, russo, turco, arabo, hindi, cinese e giapponese, il candidato può conseguire un punteggio non superiore a 4 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di 2 centesimi. Per la conoscenza di ciascuna lingua diversa da quelle di cui al primo periodo, il candidato può conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di 1 centesimo. 6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente , comma 5.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-12

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