Art. 13
Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
In vigore dal 18 feb 2026
1. Il voto finale delle prove d'esame è determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte di cui al precedente , comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame orale di cui all', comma 4. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di specializzazione o facoltative di lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell' del presente regolamento.
3. Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, con provvedimento direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame è approvata e i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-13