Art. 14 bis
Pubblicazioni e comunicazioni
In vigore dal 18 feb 2026
1. Le comunicazioni relative al procedimento concorsuale di cui al presente regolamento effettuate mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-14-bis