Art. 2

Accesso alla carriera diplomatica

In vigore dal 18 feb 2026
1. Alla carriera diplomatica si accede al grado iniziale esclusivamente mediante concorso, per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla carriera diplomatica viene emanato con decreto direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il bando di concorso contiene: a) i requisiti per l'ammissione alla carriera diplomatica; b) il termine e le modalità di presentazione delle domande; c) le cause di esclusione dalla procedura derivanti dalla non corretta o incompleta compilazione delle domande; d) l'avviso che il diario e la sede delle prove sono comunicati mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale conformemente all'; e) l'oggetto e le modalità di svolgimento delle prove; f) il punteggio o la votazione minimi per il superamento delle prove; g) i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo, precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio; h) i termini e le modalità della dichiarazione dei titoli; i) la percentuale di posti riservati ai sensi dell'; l) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' della legge 28 novembre 2005, n. 246; m) l'avviso che, all'atto dell'assunzione in servizio, il personale appartenente alla carriera diplomatica presta giuramento ai sensi dell'articolo 54, comma secondo, della Costituzione.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-2

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