Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo I

Art. 20

In vigore dal 7 ott 1987
Ogni avente diritto al voto, anche se appartenente a più categorie, non può votare nè essere votato se non per la categoria del ruolo di appartenenza. Gli esperti e ricercatori di cui alle lettere c), d), f) dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, che siano anche incaricati di insegnamento universitario non possono votare nè essere votati se non nella loro qualità di esperti e ricercatori. I voti attribuiti a candidati non eleggibili a norma dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, e dall' del presente Regolamento, sono nulli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-20

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