Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo I

Art. 3

In vigore dal 7 ott 1987
In seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono altresì costituiti i seguenti Comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche: 11) Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione; 12) Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione; 13) Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat; 14) Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare; 15) Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali I membri dei Comitati interdisciplinari di cui al primo comma sono eletti dall'Assemblea plenaria dei Comitati nazionali di cui all' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, fra coloro che già fanno parte dei Comitati stessi, secondo la ripartizione della sottoriportata tabella: +==================================================+=================+ |Comitati interdisciplinari: |11 |12 |13 |14|15| +==================================================+=================+ |1. Scienze matematiche | 1 | 2 | 1 |1 |1 | +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ |2. Scienze fisiche | 2 | 2 | 2 |1 |1 | +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ |3. Scienze chimiche | 2 | 1 | 2 |3 |2 | +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ |4. Scienze biologiche e mediche | 1 | 1 | 2 |5 |1 | +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ |5. Scienze geologiche e minerarie | 1 | 1 | 2 |- |1 | +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ |6. Scienze agrarie | 2 | 1 | 2 |3 |1 | +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ |7. Scienze d'ingegneria e di architettura | 2 | 2 | 2 |1 |2 | +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ |8. Scienze storiche, filosofiche e filologiche | 1 | 1 | 1 |1 |4 | +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ |9. Scienze giuridiche e politiche | 1 | 1 | 1 |- |2 | +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ |10. Scienze economiche, sociologiche e statistiche| 2 | 1 | 2 |- |3 | +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ |Totali |15 |13 |17 |15|18| +--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+ Per la validità della riunione dell'Assemblea plenaria ai fini della votazione per le elezioni di cui sopra è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei componenti. Ciascun componente dell'Assemblea plenaria ha diritto a votare un nome per ogni Comitato interdisciplinare. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto. Nessun membro dei Comitati nazionali può essere eletto a più di un Comitato interdisciplinare; di conseguenza, qualora dall'esito delle votazioni un componente risulti poter essere eletto in più Comitati interdisciplinari, il medesimo dovrà comunicare la sua opzione per il Comitato prescelto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'esito predetto. Risulteranno eletti per ciascun Comitato interdisciplinare coloro che hanno riportato, nell'ambito del Comitato stesso e nel rispetto delle limitazioni di cui alla precedente tabella ed al precedente comma, il maggior numero di voti; in caso di parità avrà la preferenza il più anziano di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-3

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