Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 3
In vigore dal 7 ott 1987
In seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono altresì costituiti i seguenti Comitati nazionali a carattere
interdisciplinare per grandi aree scientifiche:
11) Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e
l'innovazione;
12) Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie
dell'informazione;
13) Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie
dell'ambiente e dell'habitat;
14) Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia
molecolare;
15) Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni
culturali
I membri dei Comitati interdisciplinari di cui al primo
comma sono eletti dall'Assemblea plenaria dei Comitati nazionali di cui all' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, fra coloro che già fanno parte dei Comitati stessi, secondo la ripartizione della
sottoriportata tabella:
+==================================================+=================+
|Comitati interdisciplinari: |11 |12 |13 |14|15|
+==================================================+=================+
|1. Scienze matematiche | 1 | 2 | 1 |1 |1 |
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
|2. Scienze fisiche | 2 | 2 | 2 |1 |1 |
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
|3. Scienze chimiche | 2 | 1 | 2 |3 |2 |
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
|4. Scienze biologiche e mediche | 1 | 1 | 2 |5 |1 |
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
|5. Scienze geologiche e minerarie | 1 | 1 | 2 |- |1 |
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
|6. Scienze agrarie | 2 | 1 | 2 |3 |1 |
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
|7. Scienze d'ingegneria e di architettura | 2 | 2 | 2 |1 |2 |
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
|8. Scienze storiche, filosofiche e filologiche | 1 | 1 | 1 |1 |4 |
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
|9. Scienze giuridiche e politiche | 1 | 1 | 1 |- |2 |
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
|10. Scienze economiche, sociologiche e statistiche| 2 | 1 | 2 |- |3 |
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
|Totali |15 |13 |17 |15|18|
+--------------------------------------------------+---+---+---+--+--+
Per la validità della riunione dell'Assemblea plenaria ai fini
della votazione per le elezioni di cui sopra è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei componenti.
Ciascun componente dell'Assemblea plenaria ha diritto a votare un
nome per ogni Comitato interdisciplinare.
Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto.
Nessun membro dei Comitati nazionali può essere eletto a più di
un Comitato interdisciplinare; di conseguenza, qualora dall'esito delle votazioni un componente risulti poter essere eletto in più Comitati interdisciplinari, il medesimo dovrà comunicare la sua opzione per il Comitato prescelto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'esito predetto.
Risulteranno eletti per ciascun Comitato interdisciplinare coloro
che hanno riportato, nell'ambito del Comitato stesso e nel rispetto delle limitazioni di cui alla precedente tabella ed al precedente comma, il maggior numero di voti; in caso di parità avrà la preferenza il più anziano di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-3