Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 6
In vigore dal 7 ott 1987
L'elezione dei 51 e dei 27 membri dei Comitati nazionali di
consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui alle lettere a) e b) dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, si effettua per gruppi di discipline.
I gruppi di discipline ai quali sono assegnati, in ragione di un
posto per ciascun gruppo, i 51 e i 27 posti di cui al precedente primo comma, sono determinati per ciascun Comitato secondo le indicazioni delle tabelle A e B allegate al presente Regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-6