Art. 6
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo I

Art. 6

6 / 29
In vigore dal 7 ott 1987
L'elezione dei 51 e dei 27 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui alle lettere a) e b) dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, si effettua per gruppi di discipline. I gruppi di discipline ai quali sono assegnati, in ragione di un posto per ciascun gruppo, i 51 e i 27 posti di cui al precedente primo comma, sono determinati per ciascun Comitato secondo le indicazioni delle tabelle A e B allegate al presente Regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-6