Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 5
In vigore dal 7 ott 1987
Alle operazioni elettorali ed agli scrutini per le elezioni dei
membri di cui al precedente sovraintende una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e formata da sette membri effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio di Presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nel corpo votanti. La Commissione elettorale deve essere nominata entro 5 giorni dal compimento del termine di cui agli ° comma e 12, 2° comma.
La Commissione, nella sua prima adunanza, elegge il presidente.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario
del Consiglio Nazionale delle Ricerche con qualifica dirigenziale nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
I componenti la Commissione elettorale non possono essere designati
per due mandati immediatamente successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-5