Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo I

Art. 8

In vigore dal 7 ott 1987
I posti di cui alle lettere a) e b) dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, a disposizione di ogni singolo Comitato, a norma dell' del presente Regolamento, sono ripartiti tra i professori della I e della II delle fasce previste dall' del DPR 11 luglio 1980, n. 382, secondo la seguente tabella: +======================+======================+=======================+ | |Posti assegnati alla I|Posti assegnati alla II| | COMITATI | fascia | fascia | +======================+======================+=======================+ |1. Scienze matematiche| 3 | 2 | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |2. Scienze fisiche | 4 | 2 | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |3. Scienze chimiche | 4 | 2 | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |4. Scienze biologiche | | | |e mediche | 10 | 4 | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |5. Scienze geologiche | | | |e minerarie | 3 | 1 | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |6. Scienze agrarie | 4 | 2 | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |7. Scienze | | | |d'ingegneria e di | | | |architettura | 6 | 4 | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |8. Scienze storiche, | | | |filosofiche e | | | |filologiche | 8 | 5 | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |9. Scienze giuridiche | | | |e politiche | 5 | 2 | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |10. Scienze | | | |economiche, | | | |sociologiche e | | | |statistiche | 5 | 2 | +----------------------+----------------------+-----------------------+ La Commissione elettorale compila una graduatoria per ciascun Comitato sulla base dei voti riportati individualmente da ciascun candidato, indipendentemente dall'appartenenza del candidato alla I o alla II delle fasce predette. In caso di parità di voti prevale, nella graduatoria di cui al precedente comma, il candidato appartenente alla I fascia; se della medesima fascia, prevale il candidato con una maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, prevale il più anziano di età. Nell'ambito dei posti previsti dalla soprariportata tabella, per ogni Comitato sono eletti, per ciascun gruppo di discipline, i professori di ruolo appartenenti alla I o alla II fascia che, nell'ordine di graduatoria, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nessun gruppo può avere più di un eletto, sia esso della I o della II fascia, e nessun professore può essere eletto per un gruppo cui la propria disciplina non afferisca. Qualora i risultati delle elezioni non permettano, nel rispetto della ripartizione dei posti spettanti alla I e alla II fascia, di assegnare un eletto a ciascun gruppo, si ripeterà la votazione, con le stesse modalità previste dal precedente , limitatamente al gruppo rimasto scoperto e sempre nel rispetto dell'anzidetta ripartizione.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-8

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