Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo I

Art. 12

In vigore dal 7 ott 1987
Alla votazione per le elezioni di cui al precedente prendono parte gli esperti e ricercatori addetti ad organismi non universitari di ricerca scientifica dipendenti o vigilati da Amministrazioni statali o da Enti pubblici, inclusi quelli operanti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e non contemplati nella categoria dei collaboratori tecnico-professionali. Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici formano e comunicano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio Nazionale delle Ricerche l'elenco degli organismi non universitari di ricerca scientifica da essi dipendenti o vigilati, nonché l'elenco degli esperti e ricercatori addetti a ciascuno degli organismi stessi con l'indicazione delle discipline scientifiche dai medesimi coltivate. Sono inseriti negli elenchi esclusivamente gli esperti ed i ricercatori che svolgono vere e proprie funzioni di ricerca scientifica nelle discipline di competenza dei Comitati nazionali. La ripartizione degli esperti e dei ricercatori nelle liste dei votanti per i vari Comitati è effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in ragione delle discipline scientifiche da essi coltivate; relativamente a ciascun Comitato possono votare ed essere votati tutti gli iscritti nella rispettiva lista. Ciascun elettore dispone di un solo voto. Il voto deve essere espresso scrivendo in modo chiaro e leggibile nell'apposito spazio della parte centrale della scheda di votazione il cognome ed il nome del candidato che si intende designare. Nell'ambito dei posti previsti dall' del presente Regolamento sono eletti, per ciascuno dei Comitati predetti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
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