Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 15
In vigore dal 7 ott 1987
Nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione di cui all', gli elenchi di tutti gli aventi diritto al voto saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale del CNR e di tale pubblicazione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso le omissioni o le errate iscrizioni è ammesso ricorso alla Commissione predetta entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della predetta Gazzetta Ufficiale.
Le decisioni relative ai ricorsi e alle eventuali conseguenti rettifiche, da adottare nel termine di ulteriori 20 giorni dalla scadenza della presentazione del ricorso di cui al comma che precede, sono pubblicate senza indugio nel Bollettino Ufficiale del CNR e di tale pubblicazione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Una copia del Bollettino Ufficiale contenente gli elenchi degli elettori, le decisioni relative ai ricorsi, le eventuali conseguenti rettifiche, nonché una copia della Gazzetta Ufficiale contenente notizia delle pubblicazioni di cui sopra, deve essere depositata presso il direttore amministrativo di ogni Università e Istituto superiore universitario, presso la direzione dell'Organo di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di seggio, nonché presso ciascun seggio elettorale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-15