Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo I

Art. 18

In vigore dal 7 ott 1987
Tutte le votazioni sono fatte a mezzo di schede fornite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore dopo aver consegnato il certificato e dimostrato la propria identità, ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione ed esprime il proprio voto secondo le modalità stabilite, per le varie categorie di votanti, negli . Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente il quale la introduce in apposita urna. Il voto è individuale e segreto ed ogni elemento riportato sulla scheda atto ad identificare l'elettore annulla la scheda stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo