Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 21
In vigore dal 7 ott 1987
Per le categorie di cui alle lettere c), d), f) dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, qualora due candidati abbiano riportato ugual numero di voti, risulterà eletto colui che abbia una maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza, o se trattasi di personale non di ruolo, che abbia maggiore anzianità nell'impiego o incarico che dà titolo per partecipare alle elezioni. A parità di anzianità risulterà eletto colui che ha età maggiore.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-21