Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 25
In vigore dal 7 ott 1987
In caso di morte, oppure di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilità, accertate dal Consiglio di Presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di uno dei membri dei Comitati nazionali, si procede come segue per la sostituzione:
a) se trattasi di uno dei membri di cui alle lettere a) e b) dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, viene chiamata a far parte dei Comitati, in sua sostituzione, la persona che, nella corrispondente votazione ha riportato, dopo il membro da sostituire, il maggior numero di voti nella stessa fascia;
b) se trattasi di uno dei membri di cui alle lettere c), d), f), dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, viene chiamata a far parte dei Comitati, in sua sostituzione, la persona che, nella corrispondente votazione ha riportato, dopo il membro da sostituire, il maggior numero di voti;
c) se trattasi di uno dei 15 membri nominati ai sensi della lettera e) dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, si procede ad una nuova nomina.
d) se trattasi di uno dei membri dei Comitati nazionali a carattere interdisciplinare di cui all' del presente Regolamento, si procede a nuova elezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-25