Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 29

In vigore dal 7 ott 1987
Le riunioni dei Comitati nazionali di consulenza e dei relativi organi si svolgono presso la Sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, salvo casi eccezionali ed opportunamente motivati da autorizzarsi di volta in volta dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-29

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