Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo I

Art. 24

In vigore dal 7 ott 1987
Terminate tutte le operazioni di voto e di nomina, ai sensi dei precedenti articoli, la composizione nominativa dei singoli Comitati nazionali è determinata con ordinanza del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I risultati delle elezioni e la composizione dei Comitati nazionali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del CNR e di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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