Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 24
24 / 29In vigore dal 7 ott 1987
Terminate tutte le operazioni di voto e di nomina, ai sensi dei precedenti articoli, la composizione nominativa dei singoli Comitati nazionali è determinata con ordinanza del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
I risultati delle elezioni e la composizione dei Comitati nazionali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del CNR e di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-24