Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 26
In vigore dal 7 ott 1987
Ad ogni Comitato nazionale sono preposti:
a) un Presidente;
b) un Consiglio direttivo, presieduto dallo stesso Presidente e composto da due a quattro membri.
Il Presidente ed il Consiglio direttivo sono separatamente eletti, con votazione segreta, dai componenti del Comitato riuniti in assemblea. Per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo ciascun componente vota un solo nome.
Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da uno dei membri del Consiglio direttivo, scelto dal Presidente.
Per la validità delle elezioni è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti del Comitato.
La carica di Presidente di uno dei comitati nazionali di cui
all' è incompatibile con le cariche previste dalle soprariportate lettere a) e b), se riferite ad uno dei Comitati interdisciplinari di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-26