Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 4
In vigore dal 7 ott 1987
Ai fini delle elezioni dei membri dei Comitati nazionali di
consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alle lettere a), b), c), d), f), dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, per ogni Comitato nazionale hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, nei rispettivi corpi votanti:
- i professori universitari di ruolo;
- i dipendenti di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche
con qualifica di collaboratore tecnico-professionale;
- gli esperti e i ricercatori addetti ad organismi non
universitari di ricerca scientifica dipendenti o vigilati da Amministrazioni statali o da Enti pubblici, inclusi quelli operanti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e non contemplati nella precedente categoria;
- i professori incaricati, gli assistenti di ruolo ed i
ricercatori universitari di ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-4