Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo I

Art. 16

In vigore dal 7 ott 1987
A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono costituiti presso Università, Istituti superiori universitari o presso sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, così come indicato nel decreto di indizione delle elezioni di cui all' della legge 8 luglio 1986, n. 360, uno o più seggi elettorali, ognuno dei quali è composto di un presidente e di due membri da scegliersi tra le categorie del corpo elettorale, nonché di un dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche che esercita le funzioni di segretario. I componenti del seggio sono nominati dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche su designazione della Commissione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-16

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