Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 14
In vigore dal 7 ott 1987
Alla votazione per le elezioni di cui al precedente , prendono parte i professori universitari incaricati, gli assistenti universitari di ruolo ed i ricercatori universitari di ruolo.
L'elenco nominativo degli aventi titolo per prendere parte alle votazioni per ogni singolo Comitato è formato dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Relativamente a ciascun Comitato possono votare ed essere votati tutti gli iscritti nell'elenco relativo al Comitato per il quale l'elettore è chiamato a votare.
Gli assistenti di ruolo che siano anche incaricati di insegnamento hanno titolo per votare ed essere votati in base alla loro qualità di assistenti.
I professori incaricati che siano titolari di più di un incarico di insegnamento hanno titolo per votare ed essere votati in base alla disciplina cui si riferisce il loro primo incarico.
Ciascun elettore dispone di un solo voto.
Il voto deve essere espresso scrivendo in modo chiaro e leggibile nell'apposito spazio della parte centrale della scheda di votazione il cognome ed il nome del candidato che si intende designare.
Nell'ambito dei posti previsti dall' del presente Regolamento sono eletti, per ciascun Comitato, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-14