Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 17
In vigore dal 7 ott 1987
La Commissione di cui all' provvede ad inviare a ciascuno degli aventi diritto al voto, presso la rispettiva sede di lavoro, un certificato dal quale risultano:
a) il Comitato nazionale per il quale l'elettore è chiamato a votare;
b) il seggio al quale l'elettore è assegnato;
c) la data e l'orario della votazione.
La Commissione provvede altresì ad inviare ad ogni seggio elettorale l'elenco degli elettori assegnati al seggio stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-17