Art. 7
Modalità di assunzione nelle sedi centrali
In vigore dal 24 set 1987
1. Ai fini delle assunzioni per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività in più regioni, i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali, interessati alle assunzioni in tali sedi, debbono presentare domanda secondo le modalità previste dal comma 2 e dai singoli bandi di offerte di lavoro.
2. Le offerte di lavoro, definite con le modalità previste dall', devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante bandi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. I bandi sono emanati in modo che le domande degli aspiranti pervengano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro il 30 settembre dell'anno in riferimento. Le domande devono fare espressa menzione, a pena di esclusione, del possesso dei requisiti indicati nell' ed essere corredate della certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità e contenente gli elementi necessari per la formazione delle graduatorie.
3. Per la formazione delle graduatorie ai fini dell'avviamento alla selezione presso le singole amministrazioni richiedenti, valgono i criteri del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, dell'anzianità di iscrizione nelle liste, dell'età e dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni ed enti di cui all', comma 1. La valutazione di detti elementi è effettuata secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale dell'impiego e sulla base del parere espresso dall'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444, può aggiornare annualmente i dati contenuti nella predetta tabella.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi risultanti dalla domanda e di quelli stabiliti per l'attribuzione del punteggio, predispone graduatorie uniche per singoli profili.
5. Le domande e le graduatorie sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che indica alle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria, i lavoratori da sottoporre alla selezione in numero corrispondente ai posti indicati nel bando. Le amministrazioni procedono alla selezione secondo le modalità previste dall'.
6. Completata la rete informatica nazionale relativa all'automazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie previste dal comma 4 sono gestite in tempo reale e tenute costantemente aggiornate.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, predispone gli opportuni strumenti e le adeguate procedure per la gestione informatica in tempo reale dell'avviamento alla selezione dei lavoratori che hanno presentato domanda. Il Ministro per la funzione pubblica emana le opportune direttive di coordinamento per la successiva applicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-18;392#art-7