Art. 6
Selezione
In vigore dal 24 set 1987
1. La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative.
2. Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all', comma 1, in base ai contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.
3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-18;392#art-6