Art. 10
Entrata in vigore
In vigore dal 24 set 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 18 settembre 1987
p. Il presidente del Consiglio dei Ministri
SANTUZ
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-18;392#art-10