Art. 5

Graduatorie

In vigore dal 24 set 1987
1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego individuano i lavoratori da avviare alla selezione sulla base di un'unica graduatoria per profilo professionale degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità compilate applicando i punteggi indicati nella tabella allegata. 2. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell', comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima richiesta di avviamento alla selezione del personale, occorrente alle corrispettive strutture territoriali. La sezione provvede entro dieci giorni. 3. La selezione viene effettuata, nel limite dei posti richiesti per l'assunzione, dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego. 4. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell', comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di più sezioni circoscrizionali, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire. Copia della richiesta deve essere trasmessa all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni comprese nella stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino apposita graduatoria unica sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate. L'amministrazione o ente effettua la selezione dei lavoratori avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego nei limiti proposti per l'assunzione, secondo l'ordine di graduatoria formulata dall'ufficio provinciale o dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-18;392#art-5

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