Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 24 set 1987
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e in particolare quanto previsto dall'art. 16 in materia di assunzione di personale presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 predetto mese, registro n. 11 Atti di Governo, foglio n. 9, con il quale sono state delegate talune funzioni all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica;
Decreta:
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Campo di applicazione
1. In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unita sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonché di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalità di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali.
2. Per titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonché i titoli abilitanti a specifiche attività lavorative previste dalle leggi dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-18;392#art-1