Art. 3
Iscrizione nelle liste
In vigore dal 24 set 1987
1. I lavoratori da assumere presso le amministrazioni ed enti di cui all', comma 1, debbono risultare iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia.
2. I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, altresì, nella lista di collocamento di un'altra circoscrizione, anche di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima. L'anzianità di iscrizione maturata nella lista della prima circoscrizione è riconosciuta anche nella graduatoria della seconda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-18;392#art-3