Art. 4

Avviamento alla selezione

In vigore dal 24 set 1987
1. L'amministrazione interessata richiede alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedano espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo. 2. Per essere avviati a selezione gli iscritti nelle liste devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi ed in particolare: a) cittadinanza italiana; b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; sono fatti salvi i limiti di età diversi indicati da particolari disposizioni di legge e regolamenti e quelli di elevazione e di non applicazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti; c) titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore) o titolo di studio della scuola primaria (licenza elementare) con assolvimento dell'obbligo scolastico. 3. Non possono essere, in ogni caso, avviati a selezione: a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo; b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni a carattere transitorio e speciale. 4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, sia al momento della domanda che successivamente, è attestato dal lavoratore alle sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante dichiarazione di responsabilità autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. L'iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti che si intendono confermati qualora, all'atto della revisione periodica di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non ne dichiari espressamente la perdita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-18;392#art-4

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