Art. 9
Norme transitorie
In vigore dal 24 set 1987
1. I concorsi per la copertura di posti per i quali si richiede il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, i cui bandi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono espletati secondo la normativa preesistente.
2. Sono fatte salve le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la normativa vigente prevede la efficacia pluriennale.
3. Fino a quando non saranno formalmente costituite e rese funzionanti le sezioni circoscrizionali per l'impiego, le norme contenute nel presente decreto vanno riferite alle sezioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-18;392#art-9