Art. 8

Assunzione degli idonei

In vigore dal 24 set 1987
1. Le amministrazioni di cui all', comma 1, sono tenute ad adottare il provvedimento di nomina solo nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idoneità nella selezione. 2. Si applicano le norme previste dall', commi 4, 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444.
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