Art. 2

Programmazione delle assunzioni

In vigore dal 24 set 1987
1. Le amministrazioni e gli enti di cui all', comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilità previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto. 2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche. 3. Salvo quanto previsto dall', comma 2, le offerte di lavoro, conseguenti alla programmazione di cui al comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate, mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. 4. Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziale l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti di organico non superiore a due.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-18;392#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo