Art. 10
Modificazioni e integrazioni della normativa vigente e disposizioni di coordinamento
In vigore dal 29 apr 2026
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 96-quinquies, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.»;
b) all'articolo 99-bis, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.»;
c) all'articolo 113-bis:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «ovvero gravi violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o gravi violazioni», e le parole: «nonché ragioni di urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «, oppure siano previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando la sospensione sia richiesta con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria della società»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «sono frattanto sospese» sono sostituite dalle seguenti: «delle assemblee e degli altri organi sono sospese per effetto del provvedimento di gestione provvisoria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole: «non può avere una durata superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dura sino a sei mesi, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve.»;
2.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di sei mesi, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
2.3) al terzo periodo, le parole: «72, commi 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «72, commi 1, 1-bis, 2-bis»;
2.4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli intermediari finanziari non si applica l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.»;
3) alla rubrica, le parole «di amministrazione e controllo» sono soppresse;
d) all'articolo 113-ter:
1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) la società non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;»;
2) al comma 3-bis, le parole: «Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta» sono sostituite dalle seguenti: «Se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, ma non quelli per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ordinaria, la Banca d'Italia, in qualunque momento e indipendentemente dalla comunicazione del programma di liquidazione di cui al comma 3, propone al Ministro dell'economia e delle finanze la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ove questa non sia già stata disposta, e»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In deroga al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da adottare su proposta della Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III, degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 1, nonché degli intermediari finanziari dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione.»;
4) il comma 6-bis è abrogato.
2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 2:
1.1) alla lettera f), la parola: «(SGR)» è sostituita dalla seguente: «(Sgr)»;
1.2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) le società di investimento a capitale variabile in gestione interna come definite dall', comma 1, lettera i.1) del TUF (Sicav in gestione interna);
1.3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) le società di investimento a capitale fisso in gestione interna come definite dall', comma 1, lettera i-bis.1) del TUF (Sicaf in gestione interna);»;
1.4) dopo la lettera v-bis) è aggiunta la seguente:
«v-ter) le società di partenariato in gestione interna come definite dall', comma 1, lettera i-quater.2), del TUF.»;
2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. I gestori esterni degli Oicr societari in gestione esterna di cui all', comma 1, lettera m-ter.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi ovvero ai soggetti che partecipano mediante ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto degli Oicr societari che gestiscono, e ai soggetti da questi finanziati.»;
b) all', comma 5, lettera a), il segno d'interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso dei gestori esterni di cui all', comma 2-ter i dati e le informazioni possono essere acquisiti anche presso tali Oicr;».
3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1:
1) la lettera b) è abrogata;
2) lettera c), dopo le parole: «le società di gestione del risparmio di cui all', comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono inserite le seguenti: «, a eccezione di quelle sotto soglia registrate di cui al medesimo , comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58 del 1998,».
4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19-bis, comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) le società di partenariato;»;
b) all'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L' del Regolamento europeo, non si applica ai gestori di FIA sotto soglia registrati di cui all', comma 1, lettera q-bis.2), del TUF.».
5. All'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo le parole: «comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono inserite le seguenti: «a eccezione di quelle sotto soglia registrate di cui al medesimo , comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58 del 1998,».
6. Al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, all'articolo 223-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato, se ivi non diversamente disposto, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema con consiglio di sorveglianza, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, ove compatibile con le specificità di tali organi.»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «effettuato» sono inserite le seguenti: «, se ivi non diversamente disposto,».
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