Art. 12
Disposizioni transitorie per i GEFIA di cui all'articolo 35-undecies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 29 apr 2026
1. Entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni attuative della Banca d'Italia di cui all', comma 2, i gestori italiani che si avvalgono alla data di entrata in vigore del presente decreto delle deroghe di cui all'articolo 35-undecies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
a) comunicano alla Banca d'Italia l'intenzione di assoggettarsi al regime dei gestori autorizzati. A tal fine, adottano le misure necessarie per rispettare le condizioni di autorizzazione e le disposizioni ad essi applicabili; oppure
b) se rispettano le condizioni di cui all'articolo 35-quaterdecies del testo unico cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, presentano istanza alla Banca d'Italia per l'iscrizione nel registro dei GEFIA sotto soglia registrati. A tal fine, in aggiunta a quanto previsto dal richiamato articolo 35-quaterdecies, il gestore informa i partecipanti ai FIA istituiti e, prima della presentazione dell'istanza alla Banca d'Italia, ottiene da ciascuno di essi il consenso espresso alla prosecuzione dell'incarico di gestione a seguito della registrazione; in mancanza di tale consenso, il gestore non può richiedere la registrazione nell'elenco dei GEFIA sotto soglia registrati.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Banca d'Italia dispone la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dagli albi di cui agli articoli 35 e 35-ter del testo unico cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, dei gestori che non siano stati autorizzati o registrati rispettivamente ai sensi del comma 1, lettere a) o b). Si applica l'articolo 35-terdecies del testo unico cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. I gestori che abbiano presentato la comunicazione o l'istanza di cui al comma 1, lettere a) e b), per i quali sia pendente il procedimento amministrativo di autorizzazione o di registrazione, possono continuare a operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.
3. Nelle more del termine di cui al comma 1, i gestori ivi menzionati possono istituire nuovi FIA, nonché avviare e proseguire attività di commercializzazione o pre-commercializzazione, esclusivamente con riguardo a FIA compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 35-quaterdecies, comma 1, lettere h), i) e l), del testo unico cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il gestore informa i sottoscrittori dei FIA di nuova istituzione che, entro il termine di cui al comma 1, potrà essere presentata l'istanza di cui al comma 1, lettera b), e acquisisce da ciascuno di essi, all'atto della sottoscrizione, il consenso espresso alla prosecuzione dell'incarico di gestione a seguito dell'eventuale registrazione. Il regolamento dei FIA di nuova istituzione e la documentazione di commercializzazione e pre-commercializzazione utilizzata in pendenza del termine di cui al comma 1 indicano in modo chiaro, evidente ed espresso che il gestore si avvale del regime transitorio di cui al presente articolo e richiamano le conseguenze previste dal comma 2 per il caso di mancata autorizzazione o registrazione.
4. I gestori che abbiano istituito nuovi FIA ai sensi del comma 3 possono comunque effettuare in ogni momento la comunicazione prevista al comma 1, lettera a), ai fini dell'assoggettamento al regime dei gestori autorizzati, entro il termine ivi previsto. Resta ferma la facoltà per i GEFIA di cui al comma 1 che siano Sicaf oppure Società di investimento semplice (SiS) di trasformarsi in Sicaf in gestione esterna ai sensi dell'articolo 38 del testo unico cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. All'atto dell'emanazione delle disposizioni attuative di cui all', comma 2, la Banca d'Italia, sentita la Consob, specifica le modalità e le tempistiche per l'adeguata pianificazione e la presentazione delle comunicazioni e istanze di cui al comma 1, lettere a) e b), da parte dei gestori e le conseguenti procedure di autorizzazione e registrazione.
6. In aggiunta a quanto previsto dai commi 3 e 4, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, i gestori ivi menzionati possono proseguire l'attività di gestione dei FIA la cui operatività sia stata avviata prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui all', comma 2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, in pendenza del termine di cui al comma 1 e fino alla conclusione dei procedimenti di autorizzazione o di registrazione ivi previsti, ai gestori italiani continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e le relative disposizioni attuative nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal presente decreto e alle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell', comma 2.
Storico versioni
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