Art. 15
Disposizioni transitorie in materia di gestione delle crisi dei gestori e degli OICR
In vigore dal 29 apr 2026
1. I ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale dei fondi, o dei relativi comparti e degli OICR societari in gestione esterna, o dei relativi comparti, ai sensi dell'articolo 57, commi 6-bis, 6-bis.1 e 6-bis.2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le disposizioni del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 vigenti alla data del deposito.
2. Le procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 vigenti alla data del deposito del ricorso.
3. L'articolo 57-quater del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica al gestore dalla data della sua iscrizione nel registro dei GEFIA sotto soglia registrati di cui all'articolo 35-quaterdecies.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-03-27;47#art-15