Art. 16
Disposizioni transitorie relative agli emittenti di nuova quotazione e a emittenti PMI
In vigore dal 29 apr 2026
1. Le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione V.1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano agli emittenti di nuova quotazione di cui all'articolo 154.1 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, che abbiano modificato lo statuto secondo quanto previsto dall'articolo 154.2, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di modifica dello statuto di cui al primo periodo, i medesimi emittenti possono non assolvere gli obblighi di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali e di pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani rispettivamente previsti dagli articoli 113-ter, comma 3 e 125-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
2. Le piccole e medie imprese di cui all', comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che non abbiano superato il limite di capitalizzazione ivi previsto nei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore del presente decreto possono, a decorrere da tale data, modificare lo statuto in conformità alle disposizioni di cui alla parte IV, titolo III, capo II, sezione IV.1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, a condizione che non superino il suddetto limite di capitalizzazione al momento della modifica dello statuto e le relative deliberazioni siano assunte anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente presenti in assemblea diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purchè superiore al dieci per cento, individuati secondo i criteri applicativi determinati dalla Consob con regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche qualora consti il voto contrario della maggioranza dei soci di cui al primo periodo, la deliberazione si intende comunque approvata ove i soci che hanno espresso voto contrario non rappresentino, anche congiuntamente, almeno il dieci per cento del capitale sociale. Ai soci che non concorrono all'approvazione della deliberazione spetta il diritto di recesso: si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater, del codice civile.
3. Le modifiche dello statuto di cui al comma 1 devono essere adottate entro due anni dall'adozione del regolamento di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di modificare ulteriormente lo statuto in conformità alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione IV.1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, anche successivamente al decorso di tale termine.
4. La Consob pubblica e aggiorna tempestivamente, tramite il proprio sito internet, l'elenco degli emittenti di cui al comma 2.
5. Alle società che abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 2 e successivamente richiesto e ottenuto il trasferimento delle negoziazioni delle proprie azioni su un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 154.2, comma 4, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
6. I soli emittenti di nuova quotazione di cui al comma 1 possono disporre che un numero non superiore a due terzi degli amministratori di minoranza siano eletti esclusivamente tra le liste presentate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi di cui all', paragrafo 1, lettere e) e f) della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Storico versioni
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