Art. 2
Modifiche ai titoli I e II della parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 29 apr 2026
1. Ai titoli I e II della parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la tutela degli investitori» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso la promozione dell'educazione finanziaria»;
2) al comma 2, dopo la parola: «intermediari» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i requisiti e i criteri applicabili ai relativi esponenti aziendali e partecipanti al capitale»;
b) all':
1) al comma 01:
1.1) alla lettera d), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) sviluppo sostenibile delle imprese e dei mercati.»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), le parole: «delle SGR» sono sostituite dalle seguenti: «dei gestori autorizzati»;
2.2) alla lettera b), dopo le parole: «delle Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»;
2.3) alla lettera c), numero 3), le parole: «le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati e gli Oicr societari in gestione esterna»;
3) al comma 2-quater:
3.1) alla lettera d), numero 1), le parole: «i gestori, i fondi pensione, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati, i fondi pensione»;
3.2) alla lettera d), numero 3), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
3.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) i clienti professionali privati;
d-ter) i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.»;
4) il comma 2-quinquies è abrogato;
5) al comma 2-septies, le parole: «modello dualistico di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema con consiglio di sorveglianza»;
c) all'articolo 6-bis:
1) al comma 3, dopo le parole: «della revisione legale dei conti» sono aggiunte le seguenti: «da parte dei soggetti abilitati e degli Oicr societari in gestione esterna»;
2) al comma 11, dopo le parole: «dei soggetti abilitati» sono inserite le seguenti: «e degli Oicr societari in gestione esterna»;
d) all'articolo 6-ter, comma 6, la parola: «Sgr» è sostituita dalle seguenti: «gestori autorizzati»;
e) all':
1) al comma 1, lettera a), la parola: «sindaci» è sostituita dalle seguenti: «componenti dell'organo di controllo»;
2) al comma 1-bis, la parola: «sindaci» è sostituita dalle seguenti: «componenti dell'organo di controllo», e dopo le parole «soggetti abilitati» sono inserite le seguenti: «e gli Oicr societari in gestione esterna»;
3) ai commi 2-bis e 2-ter, le parole: «, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e gestori autorizzati»;
f) all'articolo 7-ter, comma 1, le parole: «e di società di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «di gestori autorizzati,»;
g) all'articolo 7-sexies, comma 6, le parole: «alle società di gestione del risparmio e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori autorizzati»;
h) all':
1) al comma 1-bis:
1.1) primo periodo, dopo la parola: «OICR» è inserita la seguente: «italiani», e dopo le parole «Banca d'Italia,» sono inserite le seguenti: «tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono,»;
1.2) il secondo periodo è soppresso;
2) ai commi 3 e 4, le parole: «delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna»;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «Il collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di controllo»;
3.2) al secondo periodo, le parole: «che svolge la funzione» sono soppresse;
4) al comma 5, le parole: «all'organo che svolge funzioni di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo di controllo», e le parole: «, le società di gestione del risparmio, le Sicav o le Sicaf o che sono da queste controllate» sono sostituite dalle seguenti: «e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate»;
5) al comma 6-bis, le parole: «della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna»;
i) all', comma 1, le parole: «alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna»;
l) all', comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «e 34, comma 1, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «34, comma 1, lettera f), 35-bis, comma 1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f)»;
1.2) alla lettera a-bis), le parole: «una società di gestione del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «un gestore autorizzato»;
1.3) alla lettera b), numeri 1) e 2), le parole: «una società di gestione del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «un gestore autorizzato»;
m) all', comma 3, le parole: «la società di gestione del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «il gestore autorizzato»;
n) all':
1) al comma 1, le parole: «, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e presso gestori autorizzati»;
2) al comma 6:
2.1) al primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti», e la parola: «valutano» è sostituita dalla seguente: «valuta»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «la Banca d'Italia e la Consob tengono» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d'Italia tiene»;
2.3) al terzo periodo, la parola: «pronunciano» è sostituita dalla seguente: «pronuncia»;
3) al comma 6-bis, le parole: «La Banca d'Italia e la Consob valutano» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia valuta»;
o) all':
1) al comma 3, le parole: «le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate» e la parola «stabiliscono» è sostituita dalle seguenti: «possono stabilire»;
2) ai commi 7 e 8, le parole: «o dalla Consob» sono soppresse;
p) all':
1) al comma 1,
1.1) alla lettera a), le parole: «, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o in un gestore autorizzato»;
1.2) alla lettera d), le parole: «, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o con il gestore autorizzato»;
2) al comma 4, lettera b), le parole: «, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o nel gestore autorizzato»;
q) all', comma 2, le parole: «, in una società di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o in un gestore autorizzato»;
r) all', comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e ai gestori autorizzati»;
2) alla lettera c), le parole: «, nelle società di gestione del risparmio, nelle Sicav e nelle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e nei gestori autorizzati»;
s) all'articolo 18, comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: «Le Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»;
t) all'articolo 19:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità alle norme europee»;
2) al comma 4, le parole: «La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia e sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche italiane. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle succursali italiane di banche di paesi terzi»;
3) al comma 4-bis, le parole: «La Banca d'Italia, sentita la Consob, pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia pronunciano, nell'ambito del riparto di competenze definito al comma 4 e sentita la Consob,»;
u) all'articolo 20-bis, comma 4, le parole: «è disposta dalla Banca d'Italia, sentita la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nell'ambito del riparto di competenze definito nell'articolo 19, comma 4»;
v) all'articolo 21, commi 1-bis e 1-ter, dopo la parola: «Sgr» è inserita la seguente «autorizzate»;
z) all'articolo 22, commi 1 e 3, dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorre, è inserita la seguente «autorizzata»;
aa) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole: «previa comunicazione alla Consob» sono sostituite dalle seguenti: «previa comunicazione alla Banca d'Italia»;
2) al comma 2, le parole: «La Consob, sentita la Banca d'Italia,» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «previa comunicazione alla Consob» sono sostituite dalle seguenti: «previa comunicazione alla Banca d'Italia»;
3.2) al secondo periodo, le parole: «La Consob, sentita la Banca d'Italia,» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»;
4) al comma 4, le parole: «sono disciplinate dalla Consob» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate dalla Banca d'Italia»;
5) ai commi 5 e 6, le parole: «previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob»;
6) al comma 8, le parole: «La Consob, sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia, sentita la Consob»;
bb) all'articolo 28:
1) al comma 3, le parole: «2-quinquies, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
2) ai commi 5 e 6, le parole: «2-quinquies, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
3) al comma 6, secondo periodo, le parole «, sentita la Banca d'Italia» sono soppresse;
cc) all'articolo 29-ter:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «, 14, comma 4, e 15, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «e 14-bis»;
2) al comma 3, le parole: «2-quinquies, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
3) ai commi 5 e 6, le parole: «2-quinquies, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
dd) all'articolo 30:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
1.2) alla lettera b-bis), secondo periodo, le parole: «da Sicav e da Sicaf» sono sostitute dalle seguenti: «da Sicav, da Sicaf e da società di partenariato»;
2) al comma 3, lettera b), le parole: «dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «dai gestori autorizzati, dalle società di gestione UE»;
3) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»;
ee) all'articolo 31, comma 1, le parole: «le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati, le società di gestione UE».
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