Art. 3

Modifiche al titolo III della parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 29 apr 2026
1. Al titolo III della parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capo I, della rubrica, la parola: «autorizzati» è soppressa; b) all'articolo 32-quater: 1) al comma 1, le parole: «alle Sicav, alle Sicaf,» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sicav in gestione interna, alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna, nonché»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I GEFIA sotto soglia registrati esercitano in via professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal capo I-ter del presente titolo.»; c) all'articolo 33: 1) al comma 2: 1.1) all'alinea, dopo la parola: «Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»; 1.2) alla lettera b), dopo le parole: «istituire e gestire fondi pensione» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) in conformità con quanto previsto nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019»; 1.3) alla lettera d), le parole: «limitatamente alle quote di Oicr gestiti» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle quote o azioni di Oicr»; 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le Sgr autorizzate non possono prestare in via esclusiva le attività e i servizi di cui al comma 2. Alle Sgr autorizzate che prestano il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza di cui al comma 2, lettera g-ter), si applicano le disposizioni sull'acquisto e gestione di crediti in sofferenza di cui al titolo V, capo II, laddove compatibili, nonché gli articoli 128 e 144 del T.U. bancario.»; 3) al comma 3, le parole: «Le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate» e dopo le parole: «mediante l'offerta di azioni proprie» sono inserite le seguenti: «e, nel caso delle Sicaf, anche di strumenti finanziari partecipativi ove previsti dallo statuto» e dopo le parole: «attività connesse e strumentali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 2, lettera c)»; 4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le società di partenariato in gestione interna autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie e, ove previsti nello statuto, anche di strumenti finanziari partecipativi e mediante le ulteriori modalità di raccolta ivi definite, nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo 35-novies.1; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c). Il presente comma si applica anche alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei. 3-ter. I GEFIA sotto soglia registrati prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo 35-quaterdecies. Essi possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c).»; 5) al comma 4: 5.1) al primo periodo, le parole: «Le Sgr, le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori autorizzati»; 5.2) al secondo periodo, le parole: «della Sgr, della Sicav e della Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore autorizzato»; d) all'articolo 34: 1) al comma 1, lettera h), le parole: «contenga le parole "società di gestione del risparmio"» sono sostituite dalle seguenti: «contenga l'indicazione di società di gestione del risparmio»; 2) al comma 4, le parole: «, sentita la Consob,» sono soppresse; e) all'articolo 35, comma 1, dopo le parole: «Le sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»; f) alla sezione II del capo I-bis del titolo III, nella rubrica, dopo le parole: «Sicav e Sicaf» sono inserite le seguenti: «in gestione interna autorizzate»; g) all'articolo 35-bis: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «autorizza le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio»; 1.2) alla lettera c), dopo le parole: «il capitale sociale» è inserita la seguente: «versato»; 1.3) alla lettera f), dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf» sono inserite le seguenti: «in gestione interna»; 2) al comma 1-bis, dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf» sono inserite le seguenti: «in gestione interna autorizzate»; 3) al comma 2, lettera b), le parole: «che i soci fondatori sono tenuti a presentare» sono sostituite dalle seguenti: «da trasmettere», e le parole: «del progetto di atto costitutivo e di statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto costitutivo e dello statuto»; 4) al comma 3, le parole: «del progetto di atto costitutivo e di statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto costitutivo e dello statuto», e dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf» sono inserite le seguenti: «in gestione interna»; 5) al comma 4, le parole: «I soci fondatori della Sicav o della Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione della società, i soci fondatori della Sicav in gestione interna o della Sicaf in gestione interna», e le parole: «ed ad effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «e a effettuare»; 6) al comma 5, dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «in gestione interna»; 7) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare il rispetto, in ogni momento, delle disposizioni applicabili in materia di requisiti patrimoniali, le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna individuano le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis.»; 8) i commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater sono sostituiti dai seguenti: «6. Qualora la Sicav in gestione interna e la Sicaf in gestione interna prevedano la costituzione di uno o più comparti, lo statuto individua almeno le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis e le categorie di azioni che attribuiscono diritti in relazione ai singoli comparti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2265 del codice civile, lo statuto della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna disciplina le modalità di partecipazione agli utili e alle perdite della società, e dei relativi comparti ove costituiti, per ciascuna categoria di azioni. Le azioni di ciascun comparto rappresentano una frazione del capitale sociale della Sicav e della Sicaf. 6-bis. Il patrimonio generale della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più comparti è il complesso di beni e rapporti giuridici facenti capo alla società, non imputati ai singoli comparti, preordinato allo svolgimento delle attività della società nel suo complesso. Lo statuto disciplina, in conformità con la normativa applicabile e con quanto previsto al comma 6, la composizione del patrimonio generale e le modalità attraverso le quali è possibile disporre, integrare e sostituire i beni e i rapporti giuridici che lo compongono in modo da assicurare la sana e prudente gestione della società. 6-ter. Nel caso di Sicav in gestione interna e Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio generale della società e dai patrimoni degli altri comparti, ove costituiti; delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav in gestione interna o la Sicaf in gestione interna risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli stessi nè azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la società ne risponde anche con il suo patrimonio generale. Resta esclusa la aggredibilità del patrimonio degli altri comparti, salvo che in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito, per le quali la società risponde anche con i patrimoni degli altri comparti, ove costituiti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione interna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e nazionali. 6-quater. Sul patrimonio della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna e sui patrimoni dei comparti, ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»; 9) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna»; h) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: «Le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna»; i) all'articolo 35-quater: 1) dopo la parola: «Sicav», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «in gestione interna»; 2) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il rimborso, anche in caso di recesso o conversione in altri strumenti, delle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale della Sicav in gestione interna è autorizzato dalla Banca d'Italia, nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, può limitare tale rimborso laddove ciò sia necessario ad assicurare il rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione della Sicav in gestione interna.»; 3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Qualora sia prevista la costituzione di uno o più comparti, lo statuto può prevedere che la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto conseguiti possa avvenire anche in assenza di utili complessivi della società, previa asseverazione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile della società e a condizione che sia assicurata la gestione sana e prudente della società; le perdite relative alla gestione di un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto.»; 4) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;»; 5) al comma 7, le parole: «2348, commi secondo e terzo,» sono soppresse; 6) alla rubrica, dopo le parole: «Capitale e azioni della Sicav» sono aggiunte le seguenti: «in gestione interna autorizzata»; l) all'articolo 35-quinquies: 1) dopo la parola: «Sicaf», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «in gestione interna»; 2) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;»; 3) al comma 4, lettera e), le parole: «a richiesta della Sicaf stessa» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta della società stessa»; 4) al comma 5, le parole: «2351, secondo comma, ultimo periodo,» sono soppresse; 5) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Alle Sicaf in gestione interna che abbiano costituito uno o più comparti non si applica l'articolo 2438 del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto. L'articolo si applica alle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio generale.»; 6) alla rubrica, dopo le parole: «Capitale e azioni della Sicaf» sono aggiunte le seguenti: «in gestione interna autorizzata»; m) all'articolo 35-sexies: 1) al comma 1, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le seguenti: «in gestione interna»; 2) alla rubrica, dopo le parole: «Assemblea della Sicav» sono aggiunte le seguenti: «in gestione interna autorizzata»; n) all'articolo 35-septies, commi 1 e 2, le parole: «della Sicav e della Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf in gestione interna autorizzata»; o) all'articolo 35-octies: 1) al comma 1, dopo le parole: «Alle Sicav» sono inserite le seguenti: «in gestione interna autorizzate»; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole: «Per le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «Per le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «ed il rimborso» sono sostituite dalle seguenti: «e il rimborso», le parole: «nei casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «negli altri casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile», e dopo le parole: «per le Sicav» sono inserite le seguenti: «in gestione interna autorizzate»; 3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c).»; 4) al comma 7, le parole: «alla Sicav e alla Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sicav in gestione interna autorizzate e alle Sicaf in gestione interna autorizzate»; p) al capo I-bis dopo la sezione II è inserita la seguente: «Sezione II-bis - Società di partenariato in gestione interna autorizzata - Art. 35-novies.1 (Autorizzazione della società di partenariato in gestione interna). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la società di partenariato in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio se ricorrono le seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società in accomandita per azioni e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale; b) la sede legale e la direzione generale sono situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale è almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, fatti salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono idonei, secondo quanto previsto dall'; e) i titolari delle partecipazioni indicate all', comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell' e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall', comma 2; f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell', comma 5; g) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa; h) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto; sono altresì indicate le eventuali attività connesse e strumentali. Non sono ammessi conferimenti in natura; i) la sottoscrizione delle azioni e degli eventuali strumenti partecipativi, nonché le ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39. 2. Nel caso in cui l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione della società, i soci fondatori della società di partenariato in gestione interna procedono alla costituzione della società e ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento: a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) individua la documentazione da trasmettere unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto. 4. La Banca d'Italia attesta la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento. 5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società. 6. Alla società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335, 2336 e 2453 del codice civile. 7. Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire più comparti, ogni comparto è separato a ogni effetto dagli altri comparti e dal patrimonio generale della società di partenariato. Si applicano gli articoli 35-bis, commi 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 35-quater, comma 5-bis. 8. Le società di partenariato in gestione interna autorizzate comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. Art. 35-novies.2. (Albo delle società di partenariato in gestione interna). - 1. Le società di partenariato in gestione interna autorizzate sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco delle società di partenariato autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale. 3. I soggetti di cui al comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo. Art. 35-novies.3. (Capitale e azioni della società di partenariato in gestione interna autorizzata). - 1. Alla società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile. 2. I diritti patrimoniali dei soci e dei titolari degli eventuali strumenti finanziari partecipativi, incluse le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi, sono definiti dallo statuto, che può tra l'altro prevedere: a) limiti all'emissione di azioni; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni e degli strumenti partecipativi eventualmente emessi; c) l'esistenza di più comparti di investimento, ai sensi dell'articolo 35-novies.1, comma 7, per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale; d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo; e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-novies.1, comma 2, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della società stessa in base alle esigenze di investimento; f) le modalità di raccolta del patrimonio gestito diverse dall'emissione di azioni e di strumenti finanziari partecipativi. 3. Alle società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2353 e 2355-bis, commi primo e secondo, del codice civile. 4. Alle società di partenariato in gestione interna che abbiano costituito uno o più comparti non si applica l'articolo 2348 del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto. L'articolo 2348 del codice civile si applica alle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio generale. 5. Le società di partenariato in gestione interna non possono emettere obbligazioni. In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l'articolo 2376 del codice civile. Art. 35-novies.4. (Modifiche dello statuto e diritto di recesso). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2460 del codice civile, le modificazioni dell'atto costitutivo sono approvate dall'assemblea secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto, ferma la necessità di approvazione da parte di tutti i soci accomandatari. 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, esclusivamente i soci che non hanno concorso alle deliberazioni che determinano: a) la modifica della clausola relativa all'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso. Art. 35-novies.5. (Scioglimento e liquidazione volontaria). - 1. Per le società di partenariato in gestione interna autorizzate, gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera; negli altri casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine. 2. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applica l'articolo 2487 del codice civile, a eccezione del comma 1, lettera c). 3. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 4. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto. 5. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo alla società di partenariato in gestione interna autorizzata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile. Art. 35-novies.6. (Disposizioni applicabili). - 1. Qualora non diversamente disposto dalla presente sezione, alla società di partenariato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VI, del codice civile. 2. Fermo restando quanto previsto dagli .1, comma 3, la Banca d'Italia può emanare ulteriori disposizioni applicative della presente sezione.»; q) all'articolo 35-decies: 1) al comma 1, alinea, le parole: «Le Sgr, le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori autorizzati»; 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I gestori autorizzati collaborano con i liquidatori in caso di liquidazione dell'Oicr gestito fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell'incarico del liquidatore.»; r) l'articolo 35-undecies è abrogato; s) all'articolo 35-duodecies, comma 2, le parole: «adottati dai gestori ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «adottati ai sensi del comma 1 dai gestori autorizzati», e dopo le parole: «delle politiche di investimento degli Oicr» sono inserite le seguenti: «da essi gestiti»; t) dopo l'articolo 35-duodecies, è inserito il seguente: «Art. 35-terdecies (Revoca dell'autorizzazione). - 1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 57, comma 1. 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di un gestore autorizzato quando la società: a) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non soddisfi più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione; c) non soddisfi più le condizioni di cui alla disciplina attuativa della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, se l'autorizzazione comprende anche la gestione di portafogli di cui all', comma 5, lettera d). 3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la società comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La società provvede a liquidare ovvero a cedere gli Oicr gestiti. La Banca d'Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, anche alla Consob. La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto. 4. Il presente articolo si applica anche ai GEFIA non UE autorizzati ai sensi dell'articolo 41-quater.»; u) dopo il capo I-bis è inserito il seguente: «Capo I-ter. - Disciplina dei soggetti registrati Art. 35-quaterdecies (Registrazione). - 1. Per le Sgr sotto soglia registrate la Banca d'Italia dispone la registrazione nel registro dei GEFIA sotto soglia registrati, su istanza della società interessata, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) lo statuto prevede come oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva; d) la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di gestione del risparmio sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società; e) il valore totale delle attività dei FIA gestiti, calcolato in conformità con la procedura disciplinata dall' del regolamento delegato (UE) 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni di euro se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non è consentito agli investitori l'esercizio del diritto di rimborso per cinque anni dopo l'investimento iniziale. Ai fini del calcolo delle soglie si tiene conto dei FIA gestiti, nonché dei FIA gestiti dalla società controllante, da soggetti da questa direttamente o indirettamente controllati o controllanti ovvero sottoposti a comune controllo. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti dal regolamento di cui all'; g) sono identificati i FIA che la società intende gestire; per ciascun FIA, è fornita una descrizione della strategia di investimento, ivi incluso l'utilizzo della leva finanziaria ove previsto, e l'identità del depositario; h) i FIA gestiti sono istituiti in forma chiusa e sono diversi da Oicr societari in gestione esterna, fondi EuVECA e fondi EuSEF; i) il patrimonio dei FIA gestiti è investito in attività diverse da crediti, a eccezione dei prestiti di azionista di cui all'articolo 46-bis, comma 01, lettera c). I GEFIA sotto soglia registrati non possono, inoltre, assumere, anche con riferimento ai FIA gestiti, il ruolo di cedenti, prestatori originari o società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, nè assumere posizioni verso cartolarizzazioni; l) i FIA gestiti sono riservati. In deroga a quanto previsto dall', comma 1, lettera m-quater), essi sono commercializzati esclusivamente a investitori professionali; il regolamento del FIA può prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro e che dimostrino con idonee evidenze di avere un portafoglio finanziario non inferiore a cinque milioni di euro. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile. Ai fini della presente lettera, per portafoglio finanziario si intende il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili presso intermediari o gestori. Il regolamento del FIA può prevedere che i componenti dell'organo di amministrazione e il personale del gestore sotto soglia registrato possano sottoscrivere ovvero acquistare quote dei FIA italiani riservati gestiti da quest'ultimo anche per importi inferiori. 2. Per le Sicaf sotto soglia registrate, la Banca d'Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), e), f), g), h), i) e l), intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento e alle azioni e agli altri strumenti partecipativi in luogo delle quote, e delle seguenti condizioni: a) lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso; b) la denominazione sociale contiene l'indicazione di Sicaf sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società. 3. Per le società di partenariato sotto soglia registrate, la Banca d'Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g), h) e l), intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento e alle azioni, agli altri strumenti finanziari partecipativi e alle ulteriori modalità di raccolta del patrimonio previste dallo statuto in luogo delle quote, e delle seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società in accomandita per azioni e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale; b) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto. Non sono ammessi conferimenti in natura. È consentito, in ogni caso, detenere liquidità per esigenze di tesoreria; c) la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società. 4. In sede di registrazione, le società di cui ai commi 1, 2 e 3 trasmettono alla Banca d'Italia una relazione che illustra l'assetto organizzativo e dei controlli adottati ai fini del rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle relative disposizioni attuative. La relazione è accompagnata da un'attestazione dell'organo che svolge la funzione di controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli adottati rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo propri dell'attività della società. 5. La registrazione è negata quando non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2 o 3, e in ogni caso quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 4. 6. La Banca d'Italia informa la Consob dell'avvenuta registrazione. 7. I GEFIA sotto soglia registrati informano la Banca d'Italia di qualsiasi modifica delle condizioni per la registrazione di cui ai commi 1, 2 o 3 e del comma 4. 8. Nel caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera e), il GEFIA sotto soglia registrato richiede entro trenta giorni l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 34, 35-bis o 35-novies.1, secondo le procedure previste ai sensi del comma 10, lettera b). 9. I GEFIA sotto soglia registrati indicano negli atti e nella corrispondenza, nonché nelle comunicazioni pubblicitarie, gli estremi di iscrizione al registro di cui al comma 1 e che non sono autorizzati dalla Banca d'Italia nè sottoposti alla vigilanza di sana e prudente gestione della Banca d'Italia e alla vigilanza di trasparenza e correttezza della Consob. 10. La Banca d'Italia disciplina con regolamento: a) la procedura e la documentazione da trasmettere per la registrazione, il contenuto della relazione sull'assetto organizzativo e dei controlli in materia antiriciclaggio di cui al comma 4 e il procedimento di cancellazione del GEFIA sotto soglia registrato; b) la procedura per richiedere l'autorizzazione in caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera e), o nel caso in cui il GEFIA sotto soglia registrato intenda assoggettarsi volontariamente al regime dei gestori di cui agli articoli 34, 35-bis o 35-novies.1; c) gli adempimenti informativi, incluse le segnalazioni cui i GEFIA sotto soglia registrati sono tenuti ai fini del monitoraggio del rischio sistemico e della verifica del rispetto delle soglie di cui al comma 1, lettera e); d) le ipotesi di decadenza della registrazione, quando il GEFIA sotto soglia registrato non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi per cui è stato registrato. 11. Con il regolamento di cui al comma 10 la Banca d'Italia può dettare ulteriori disposizioni attuative del presente capo. Art. 35-quinquiesdecies (Cancellazione dal registro). - 1. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dal registro dei GEFIA sotto soglia registrati, oltre che nelle ipotesi disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 35-quaterdecies, comma 10, quando: a) la registrazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non sono più soddisfatte le condizioni cui è subordinata la registrazione; c) risultano violazioni eccezionalmente gravi di atti dell'Unione europea direttamente applicabili al GEFIA sotto soglia registrato. Il provvedimento che dispone la cancellazione è adottato dalla Banca d'Italia, su proposta vincolante della Consob, per quanto di rispettiva competenza; d) risultano violazioni eccezionalmente gravi degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle relative disposizioni attuative; e) nei confronti del GEFIA sotto soglia registrato è disposta l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della parte prima, titolo V del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, secondo quanto previsto dall'articolo 57-ter. 2. A seguito del provvedimento di cancellazione dal registro, adottato ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e d), i FIA gestiti sono liquidati ovvero ceduti dalla società secondo quanto previsto dallo statuto o dal regolamento dei FIA. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, il consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia, il collegio sindacale della società convocano l'assemblea per deliberarne lo scioglimento e la messa in liquidazione o, in alternativa, per modificarne l'oggetto sociale. Si applica il libro quinto, titolo V, capo VIII, del codice civile in materia di liquidazione delle società. 3. La società comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'avvenuta liquidazione o, a seconda dei casi, cessione dei FIA gestiti. Art. 35-sexiesdecies (Disposizioni sull'attività dei GEFIA sotto soglia registrati). - 1. Il GEFIA sotto soglia registrato determina il valore delle attività gestite in conformità ai criteri di valutazione previsti nello statuto, o nel regolamento dei FIA gestiti, purchè coerenti con i criteri di valutazione per i gestori, individuati con regolamento dalla Banca d'Italia ai sensi dell', comma 1, lettera c), numero 5). Le Sgr sotto soglia registrate per i FIA gestiti, le Sicaf sotto soglia registrate e le società di partenariato sotto soglia registrate possono adottare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili individuati con regolamento della Banca d'Italia ai sensi dell', comma 1, numero 3). 2. I GEFIA sotto soglia registrati non possono istituire strutture master-feeder. 3. Nello svolgimento della propria attività, i GEFIA sotto soglia registrati adottano la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico nel rispetto dei seguenti principi: a) operano con correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei FIA gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti; c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai FIA gestiti e dispongono di risorse adeguate e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dell'attività; d) in caso di liquidazione dei FIA gestiti collaborano con i liquidatori fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell'incarico del liquidatore. 4. Agli esponenti dei GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni concernenti la sospensione temporanea dalla carica di cui al regolamento previsto dall', commi 3 e 4, e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, l', commi 5 e 6. 5. L'organo con funzione di controllo del GEFIA sotto soglia registrato informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle condizioni per la registrazione. 6. Ai GEFIA sotto soglia registrati si applica l'articolo 159, comma 1. 7. Si applicano altresì, in quanto compatibili: a) gli articoli 36 e 37, commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni del capo II salvo diversamente indicato; b) gli articoli 47, a eccezione del comma 4, 48 e 49. 8. Alle Sicaf sotto soglia registrate si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis, commi 5, 6, 6-ter e 6-quater, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-quinquies, 35-octies, commi 2, 3, 5, 6 e 7, e 35-novies. 9. Alle società di partenariato sotto soglia registrate si applicano, in quanto compatibili, altresì i requisiti previsti dall'articolo 35-novies.1, commi 6 e 7, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e 35-novies.6. Lo statuto può prevedere cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste nell'articolo 35-novies.4, comma 2, e disciplinarne le modalità e le condizioni di esercizio; in tali casi si applica l'articolo 2437-ter del codice civile. Art. 35-septiesdecies (Poteri delle Autorità). - 1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati esclusivamente i poteri indicati nei commi 2 e 3. 2. La Banca d'Italia, avendo esclusivo riguardo alle condizioni per la registrazione di cui all'articolo 35-quaterdecies e al contenimento del rischio sistemico, esercita: a) il potere di applicare ai GEFIA sotto soglia registrati, anche con riferimento ai FIA gestiti, limiti di leva finanziaria massima e adottare altre misure restrittive a presidio del rischio sistemico; b) il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti: 1) ai GEFIA sotto soglia registrati e al relativo personale; 2) al soggetto da essi incaricato della revisione legale dei conti; 3) al depositario da essi incaricato per ciascun FIA gestito; c) il potere di convocare gli esponenti e il personale del GEFIA sotto soglia registrato; d) il potere di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti esclusivamente nei casi di fondato sospetto di violazioni delle condizioni per la registrazione o di grave rischio sistemico, al fine esclusivo di acquisire informazioni necessarie per accertarne la sussistenza. 3. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia e della Consob nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati derivanti da atti dell'Unione europea direttamente applicabili, qualora emergano circostanze che possano integrarne la violazione.»; v) all'articolo 36: 1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, sentita la Consob,» sono soppresse, e le parole: «dall'articolo 39» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione III»; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio, da quello di ciascun partecipante e da qualsiasi altro comparto del medesimo fondo, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni relative alla gestione del fondo o del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo o del singolo comparto, rispettivamente. Su tali patrimoni non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli stessi, nè azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, nè azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»; 3) al comma 5: 3.1) al primo periodo, dopo le parole: «fondi comuni», il segno di interpunzione «,» è soppresso; 3.2) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la loro rappresentabilità in forma digitale»; z) all'articolo 37: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera f), le parole: «della società di gestione del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore»; 1.2) alla lettera g), le parole: «alla società di gestione del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «al gestore»; 1.3) alla lettera i), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; 1.4) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) in caso di gestore estero, la disciplina dell'obbligo di collaborazione del gestore medesimo con i liquidatori del fondo, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del liquidatore.»; 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «della società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore»; 3) al comma 4, le parole: «ai sensi degli articoli 36 e 37» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36 e con le disposizioni della sezione III del presente capo»; aa) al capo II, sezione II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Oicr societari in gestione esterna»; bb) all'articolo 38: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «Le Sicav e Sicaf in gestione esterna» sono sostituite dalle seguenti: «Le Sicav in gestione esterna e le Sicaf in gestione esterna»; 1.2) alla lettera d): 1.2.1) al numero 1), dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf» sono inserite le seguenti: «in gestione esterna»; 1.2.2) al numero 2), dopo le parole: «all'articolo 33» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; 1.3) alla lettera f), le parole: «la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le tempistiche e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni, nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del liquidatore»; 1.4) alla lettera g), le parole: «gestore esterno, se diverso da una Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «gestore estero»; 2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2433-bis, comma 1, del codice civile, le Sicaf in gestione esterna possono distribuire acconti sui dividendi nei limiti e nelle modalità previsti dal medesimo articolo.»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora lo statuto della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, purchè l'atto rechi espressa menzione del comparto, la Sicav in gestione esterna o la Sicaf in gestione esterna rispondono esclusivamente con il patrimonio del comparto; in caso di mancata menzione del comparto ovvero per le altre obbligazioni, la società risponde con l'intero patrimonio. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli stessi. Coerentemente con la propria forma di FIA o di OICVM, il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e nazionali.»; 4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Sul patrimonio della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna, e sul patrimonio dei relativi comparti ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del gestore esterno o nell'interesse dello stesso, nè azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Il gestore esterno non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza delle Sicav e Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti.»; 5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «della Sicav» sono inserite le seguenti: «in gestione esterna», e dopo le parole «del gestore» sono aggiunte le seguenti: «o sullo svolgimento diretto dell'attività di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-bis»; 6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «5. Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l'attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la Sicav o Sicaf in gestione esterna. 6. Al fine di verificare il rispetto del comma 5, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e sulle Sicaf gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d'Italia e la Consob possono altresì esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall'articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall'articolo 6-ter. La Banca d'Italia può esercitare nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo 7-ter e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio. 7. Nel caso di Sicav in gestione esterna e di Sicaf in gestione esterna non riservate, la Banca d'Italia approva lo statuto e le relative modificazioni. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della società nell'interesse degli investitori. 8. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile. 9. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis, comma 6, 35-quater, comma 1, primo periodo, e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.»; cc) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente: «Art. 38-bis (Società di partenariato in gestione esterna). - 1. Le società di partenariato in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di società in accomandita per azioni e il relativo statuto prevede l'assemblea, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia; d) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto, nonché attività connesse e strumentali; e) lo statuto prevede con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33, comma 1, a un gestore esterno e l'indicazione della società designata; f) la sottoscrizione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi, nonché le eventuali ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39; g) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; h) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore, per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del liquidatore; i) la stipula di un accordo tra il gestore estero e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b). 2. Il gestore esterno può essere anche socio della società di partenariato. 3. In deroga all'articolo 2453 del codice civile, la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni in gestione esterna. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società. 4. Alle società di partenariato in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile. In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l'articolo 2376 del codice civile. 5. Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Si applica l'articolo 35-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle società di partenariato in gestione esterna, in luogo delle Sicav o Sicaf. 6. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della società di partenariato in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore o sullo svolgimento diretto dell'attività di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-novies.1 del presente decreto. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al primo periodo non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie. 7. Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l'attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la società di partenariato in gestione esterna. 8. Al fine di verificare il rispetto del comma 7, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle società di partenariato gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d'Italia e la Consob possono, altresì, esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall'articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall'articolo 6-ter. La Banca d'Italia può esercitare nei confronti delle società di partenariato in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo 7-ter e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio. 9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti della società di partenariato in gestione esterna e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile. 10. Si applicano gli articoli 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5 e 35-novies.6.»; dd) all'articolo 39: 1) al comma 1: 1.1) le lettere a), c) e d) sono abrogate; 1.2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e): in relazione ai FIA italiani immobiliari, all'oggetto dell'investimento, alla forma, alle modalità di partecipazione e alle condizioni e modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva sia in fase successiva alla costituzione del FIA.»; 2) al comma 2: 2.1) le lettere b) e c) sono abrogate; 2.2) alla lettera d), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;» 2.2) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) le ulteriori disposizioni concernenti i FIA italiani immobiliari e gli OICR garantiti.»; ee) dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis (Oggetto dell'investimento degli Oicr). - 1. Il patrimonio dell'Oicr può essere investito in una o più delle categorie dei seguenti beni: a) strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'Oicr; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale. 2. Il patrimonio dell'Oicr è investito nelle categorie di beni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni della presente sezione e del regolamento di cui all'articolo 39, nonché dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio e delle altre disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell', comma 1, lettera c). Art. 39-ter (Oggetto dell'investimento degli OICVM italiani). - 1. Il patrimonio degli OICVM italiani è investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell', comma 1, lettera c), del presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell'UE in materia di OICVM. 2. Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav. Art. 39-quater (Oggetto dell'investimento e struttura dei FIA italiani). - 1. I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il relativo patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell', comma 1, lettera c): a) nei beni previsti dall'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e c); b) nei beni indicati dall'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), in misura non superiore al 20 per cento. 2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b). 3. Fatto salvo quanto previsto in atti dell'Unione europea direttamente applicabili e all'articolo 46-bis del presente decreto, sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell', comma 1, lettera c), nei beni previsti dall'articolo 39-bis, comma 1, lettere d), e), e f), ovvero nei beni indicati al medesimo articolo 39-bis, comma 1, lettera b) diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti, in misura superiore al 20 per cento. Art. 39-quinquies (Ammissione alle negoziazioni). - 1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato specifica se per le quote del fondo o per le azioni è prevista la negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione e, in caso positivo, indica il termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta di ammissione dell'Oicr alla negoziazione. Art. 39-sexies (Durata). - 1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura degli investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel caso di un fondo il termine non può in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'articolo 39-novies, comma 2. 3. Il comma 2 non si applica agli ELTIF. Art. 39-septies (Modalità di partecipazione e di rimborso per gli Oicr italiani aperti). - 1. La sottoscrizione degli Oicr aperti ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o delle azioni o, nel caso in cui il regolamento o lo statuto dell'Oicr lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi. 2. Il regolamento o lo statuto dell'Oicr prevedono che il rimborso del valore delle quote o delle azioni avvenga con periodicità almeno ogni quindici giorni per gli OICVM e almeno ogni anno per i FIA italiani aperti. Il calcolo del valore delle quote o delle azioni ha luogo con la medesima frequenza ed è comunque effettuato in occasione dell'emissione di nuove quote o azioni. 3. I partecipanti all'Oicr aperto hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento del fondo o dallo statuto della Sicav e dalla documentazione d'offerta. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del gestore. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento o dallo statuto, il diritto al rimborso può essere sospeso dal gestore per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione il gestore informa tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob. 4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un OICVM italiano che commercializza dette quote in altri Stati membri dell'UE, il gestore informa della sospensione anche le autorità di vigilanza di tali Stati. Art. 39-octies (Modalità di partecipazione ai FIA italiani chiusi). - 1. Il patrimonio del FIA italiano chiuso è raccolto, secondo le modalità stabilite dal regolamento o dallo statuto, mediante una o più emissioni di quote o azioni di eguale valore unitario. Il regolamento o lo statuto del FIA disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima. 2. Le azioni o quote del FIA italiano chiuso sono sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dagli articoli 43 e 44 e dalle relative norme di attuazione. In caso di offerta al pubblico, il termine decorre dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3. 3. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso può prevedere i casi in cui è consentita una proroga del termine di sottoscrizione di cui al comma 2 non superiore a dodici mesi al fine di completare la raccolta del patrimonio. 4. Una volta terminato il periodo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale proroga di cui al comma 3, se risulta che il patrimonio del FIA italiano chiuso è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento o nello statuto, il gestore può decidere di ridimensionare il FIA italiano chiuso, in conformità alle previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Nel caso in cui il patrimonio del FIA sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta, il gestore può decidere di aumentarne il patrimonio del FIA, in conformità alle previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Tali decisioni sono tempestivamente comunicate dal gestore autorizzato alla Banca d'Italia. 5. I partecipanti a un FIA italiano chiuso o a un suo eventuale comparto versano un importo corrispondente al valore delle quote o delle azioni sottoscritte; tale importo può essere costituito da crediti certi, liquidi ed esigibili detenuti nei confronti del fondo. I partecipanti a un FIA riservato possono altresì sottoscrivere le quote o le azioni del FIA riservato o di un suo comparto mediante conferimento di beni in natura o di crediti, ove non diversamente specificato dal presente decreto. 6. I versamenti relativi alle quote o azioni sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento o nello statuto del FIA. Nel caso di FIA riservati, i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento del FIA medesimo. Art. 39-novies (Modalità di rimborso dei FIA italiani chiusi). - 1. Le quote o le azioni di FIA italiani chiusi sono rimborsate ai partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento o nello statuto alla scadenza del termine di durata del FIA. 2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso può prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del FIA non superiore a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti. Nel caso in cui il gestore autorizzato si avvale di tale proroga, ne dà tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione. 3. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso può prevedere la possibilità che le quote o le azioni siano rimborsate anticipatamente nei seguenti casi: a) su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute; b) su richiesta dei singoli partecipanti, per un ammontare non superiore alle somme acquisite attraverso nuove emissioni e, per i FIA per cui non sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, per un ammontare non superiore ai prestiti contratti dal fondo, purchè non eccedenti il 10 per cento del valore del FIA. Nel caso in cui il fondo effettui nuove emissioni, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza e in coincidenza con le emissioni stesse e alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote o delle azioni del FIA. Nel caso in cui le somme necessarie per effettuare i rimborsi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni e i prestiti consentiti, i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello statuto del FIA al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti. 4. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso riservato può prevedere ulteriori modalità di rimborso anticipato delle quote o azioni su iniziativa del gestore, in deroga al principio di proporzionalità di cui al comma 3, lettera a), purchè siano assicurate la tutela di tutti gli investitori del FIA e la coerenza tra le politiche di investimento e di rimborso del FIA medesimo. Per i GEFIA sotto soglia registrati, resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo I-ter. Ai fini del presente comma, i gestori autorizzati sono in grado di dimostrare alla Banca d'Italia e alla Consob che: a) il regolamento e lo statuto del FIA indicano chiaramente le procedure e le condizioni di rimborso anticipato; b) la politica di investimento e le politiche e procedure di valutazione dei beni del fondo sono coerenti con la politica di rimborso del FIA e, in particolare, con la frequenza dei rimborsi; c) la finestra di rimborso è offerta a tutti gli investitori secondo le modalità di pubblicità previste nel regolamento o nello statuto dell'Oicr per la diffusione del valore delle quote o delle azioni e dandone notizia ai singoli partecipanti al fondo o ai singoli azionisti; d) l'importo complessivo dei rimborsi è limitato a una percentuale delle attività liquide nel portafoglio del FIA ed è definito dal gestore in modo da essere coerente con le caratteristiche delle attività nel portafoglio del FIA, non comprometterne la strategia di investimento e il profilo di liquidità e non recare pregiudizio agli investitori che permangono nel fondo. Nel caso in cui la liquidità necessaria a far fronte ai rimborsi anticipati derivi da nuovi prestiti, il gestore assicura il rispetto del limite di leva finanziaria di cui al comma 3, lettera b); e) i rimborsi sono preceduti da un periodo minimo di preavviso (notice period) coerente con i sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità del FIA; f) gli investitori sono trattati equamente e, in caso di superamento dell'importo definito dal gestore di cui alla lettera d), i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello statuto del FIA al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti; g) è previsto un periodo di detenzione minimo iniziale, pari ad almeno trentasei mesi, durante il quale il gestore non può rimborsare le quote o azioni dell'Oicr. Art. 39-decies (Obblighi informativi per gli OICVM italiani). - 1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, per ciascun OICVM italiano vengono redatti: a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione dell'OICVM e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; b) la relazione annuale, da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell'OICVM, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote. 2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono pubblicati nelle forme indicate nel regolamento del fondo o nello statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti devono essere tenuti a disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della società. 3. L'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale debbono, inoltre, essere tenute a disposizione del pubblico nella sede del depositario e nelle succursali del medesimo indicate nel regolamento o nello statuto. Art. 39-undecies (Obblighi informativi per i FIA italiani). - 1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, per ciascun FIA italiano gestito o commercializzato nell'Unione europea vengono redatti: a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote. 2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. 3. Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 154-ter, sono fornite agli investitori su richiesta solo le informazioni supplementari.»; ff) all'articolo 40-ter, comma 1, le parole: «41, comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «41, comma 2-bis,»; gg) al capo II-bis, sezione V, alla rubrica, è aggiunta, in fine, la seguente parola: «autorizzati»; hh) all'articolo 41: 1) ai commi 1 e 2, dopo la parola: «Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»; 2) al comma 2, lettera a), le parole: «nonché il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia» sono soppresse; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La Consob stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti la commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di tali OICVM.»; 4) comma 4, le parole: «Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate»; 5) alla rubrica dopo la parola: «Sgr» è aggiunta la seguente: «autorizzate»; ii) all'articolo 41-bis: 1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o autorizza la Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «o lo statuto della Sicav in gestione esterna ai sensi dell'articolo 38»; 2) al comma 4, le parole: «l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dello statuto»; 3) al comma 5, le parole: «servizi, nonché il contenuto dell'accordo» sono sostituite dalle seguenti: «servizi. La Banca d'Italia disciplina altresì il contenuto dell'accordo»; ll) all'articolo 41-ter, comma 3, le parole: «, sentita la Consob,» sono soppresse; mm) all'articolo 42, commi 1, 3 e 4-bis, le parole: «, sentita la Banca d'Italia» sono soppresse; nn) all'articolo 42-bis: 1) ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9, dopo la parola: «Sgr» è inserita la seguente: «autorizzata»; 2) ai commi 2 e 10, dopo la parola: «Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»; 3) al comma 8: 3.1) all'alinea, le parole: «, sentita la Banca d'Italia» sono soppresse; 3.2) alle lettere a) e b), dopo la parola: «Sgr» è inserita la seguente: «autorizzata»; 4) al comma 10, le parole: «ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate»; oo) all'articolo 43: 1) al comma 2, dopo le parole: «una Sgr», ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «autorizzata»; 2) al comma 3, lettera g-bis), dopo le parole: «la Sgr», è inserita la seguente: «autorizzata», e le parole: «il GEFIA UE non UE» sono sostituite dalle seguenti: «il GEFIA non UE»; 3) al comma 4, dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorra, è inserita la seguente: «autorizzata», e le parole «il gestore», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE»; 4) al comma 7, le parole: «il gestore» sono sostituite dalle seguenti: «la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE»; 5) ai commi 7-bis e 7-ter, dopo la parola: «Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»; 6) al comma 7-quater, dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorra, è inserita la seguente: «autorizzata»; 7) al comma 9, dopo la parola: «Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate», e le parole: «ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate»; pp) all'articolo 44: 1) al comma 1, dopo le parole: «dal gestore» è inserita la seguente: «autorizzato»; 2) al comma 4, alinea, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «La Consob disciplina»; 3) al comma 5: 3.1) all'alinea, dopo le parole: «I gestori» è inserita la seguente: «autorizzati»; 3.2) alla lettera e), le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015,» sono soppresse; qq) al capo II-quater, sezione V, alla rubrica, le parole: «delle Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «dei gestori autorizzati»; rr) all'articolo 45: 1) al comma 1, dopo le parole: «Le Sgr», è inserita la seguente: «autorizzate», e il simbolo: «%», ovunque ricorre, è sostituito dalle parole: «per cento»; 2) al comma 2: 2.1) all'alinea, dopo la parola: «Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»; 2.2) alla lettera b), dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorra, è inserita la seguente: «autorizzata»; 3) al comma 3: 3.1) alle lettere a) e b), dopo la parola: «Sgr», è inserita la seguente: «autorizzate»; 3.2) alla lettera c), le parole: «alle Sgr che cooperano con altre Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori»; 3.3) alla lettera d), le parole: «alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate»; 4) al comma 5, lettera d), le parole: «le Sgr sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati sono tenuti»; ss) all'articolo 46: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo le parole: «Le Sgr», è inserita la seguente: «autorizzate»; 1.2) alla lettera b), dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorra, è inserita la seguente: «autorizzata»; 2) al comma 2, le parole: «una Sgr, individualmente o in accordo con altre Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «una Sgr autorizzata, individualmente o in accordo con altri gestori»; 3) al comma 3: 3.1) alla lettera a), dopo la parola: «Sgr», è inserita la seguente: «autorizzate»; 3.2) alla lettera b), le parole: «alle Sgr che cooperano con altre Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori»; 3.3) alla lettera c), le parole: «alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate»; 4) al comma 4, alla lettera c), le parole: «le Sgr sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati sono tenuti»; tt) all'articolo 46-bis, comma 1, le parole: «degli , comma 1, e 39» sono sostituite dalle seguenti: «dell', comma 1»; uu) all'articolo 46-ter, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 2 alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo le modalità da essa stabilite.»; vv) all'articolo 47: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario delle banche italiane; la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario delle succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, delle Sim e delle succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. La Banca d'Italia disciplina con regolamento le condizioni per l'assunzione dell'incarico di depositario ai sensi del presente articolo.»; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, nell'ambito del riparto di competenze definite al comma 3, dispongono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario da esse concessa, nei casi stabiliti con regolamento dalla Banca d'Italia.»; 3) al comma 4, le parole: «i sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «i componenti dell'organo di controllo», e le parole: «del gestore e nella gestione degli Oicr» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore autorizzato e nella gestione dei relativi Oicr»; zz) all'articolo 48: 1) al comma 3-bis, le parole: «dell'OICVM» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Oicr»; 2) al comma 4, le parole: «, sentita la Consob,» sono soppresse; aaa) all'articolo 49, comma 3, secondo periodo, le parole: «, sentita la Consob,» sono soppresse; bbb) all'articolo 56: 1) al comma 1, le parole: «, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e dei gestori autorizzati»; 2) al comma 2, dopo le parole: «autorizzati in Italia», il segno di interpunzione «:» è sostituito dal seguente: «.», e le parole «in tale ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «In tale ipotesi»; 3) al comma 3, le parole: «alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori autorizzati»; 4) il comma 4 è abrogato; 5) al comma 4-bis, le parole: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «T.U. bancario»; 6) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Alle Sim e ai gestori autorizzati non si applica l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato sentita la Consob.»; ccc) all'articolo 56-bis: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, dopo le parole: «la rimozione» sono aggiunte le seguenti: «e ordinare il rinnovo», e le parole: «delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e» sono sostituite dalle seguenti: «dei gestori autorizzati o»; 1.2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila.»; 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «della società di cui al comma 1»; 3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la Banca d'Italia può, inoltre, ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al medesimo comma 1. 2-ter. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.»; 4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell', commi 2-bis e 2-ter, e dell', comma 5-ter se sufficiente per porre rimedio alla situazione.»; 5) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'alta dirigenza»; ddd) all'articolo 57: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e dei gestori autorizzati», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero qualora la società non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «quella indicata all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui all'articolo 20, comma 2,» 2) al comma 3: 2.1) al secondo periodo, le parole: «93, 94 e 97 del Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «93 e 94 del T.U. bancario», e le parole: «, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e ai gestori autorizzati»; 2.2) al terzo periodo, le parole: «alle società di gestione del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori autorizzati» e le parole: «si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla società» sono sostituite dalle seguenti: «si intendono riferite, rispettivamente, ai fondi o ai comparti gestiti dalla società di gestione del risparmio e ai comparti gestiti dalla Sicav in gestione interna, dalla Sicaf in gestione interna e dalla società di partenariato in gestione interna»; 3) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «società di gestione del risparmio» è inserita la seguente: «autorizzata»; 4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Il comma 3-bis si applica anche alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate, in relazione ai comparti da esse gestiti, nonché ai gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.»; 5) al comma 4, le parole: «, la società di gestione del risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno» sono sostituite dalle seguenti: «o il gestore autorizzato ha»; 6) al comma 6, le parole: «una Sicav o una Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «una Sicav in gestione interna autorizzata, una Sicaf in gestione interna autorizzata o una società di partenariato in gestione interna autorizzata» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il presente comma si applica anche alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.»; 7) i commi 6-bis, 6-bis.1 e 6-bis.2 sono abrogati; eee) dopo l'articolo 57, sono inseriti i seguenti: «Art. 57-bis (Liquidazione ordinaria). - 1. Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario. 2. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto. 3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo. Art. 57-ter (Crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto). - 1. Qualora le attività del fondo comune di investimento italiano o del relativo comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la Sgr autorizzata o il gestore estero che lo gestisce possono chiedere la liquidazione del fondo o del comparto. La richiesta di liquidazione si presenta con ricorso al tribunale del luogo in cui la Sgr autorizzata ha la sede legale o, in caso di gestore estero, al tribunale del luogo dove questo ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio o, in mancanza, al tribunale del luogo dove è stato costituito il fondo. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della Sgr autorizzata o del gestore estero, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo o del comparto con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dall'articolo 57, comma 3-bis, nonché un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche Sgr autorizzate o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, a eccezione del comma 5, del T.U. bancario. Se la Sgr autorizzata che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della Sgr autorizzata assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione. 2. Qualora il fondo comune di investimento o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 1 sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla Sgr autorizzata che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla Sgr autorizzata sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la Sgr autorizzata è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennità di cui al primo periodo, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del T.U. bancario. 3. La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti dei comparti delle Sicav in gestione interna autorizzate, delle Sicaf in gestione interna autorizzate e delle società di partenariato in gestione interna autorizzate, intendendosi le suddette disposizioni riferite ai comparti delle Sicav in gestione interna, delle Sicaf in gestione interna e delle società di partenariato in gestione interna in luogo dei comparti dei fondi comuni di investimento, e alla Sicav in gestione interna, Sicaf in gestione interna o società di partenariato in gestione interna stesse in luogo della Sgr. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, anche l'articolo 84, comma 5, del T.U. bancario. 4. La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti degli Oicr societari in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav in gestione esterna, alle Sicaf in gestione esterna o alle società di partenariato in gestione esterna, o ai relativi comparti, in luogo dei fondi comuni di investimento o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi degli articoli 38 o 38-bis in luogo della Sgr autorizzata. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, anche l'articolo 84, comma 5, del T.U. bancario. Qualora la procedura sopra richiamata riguardi un Oicr societario in gestione esterna o tutti i relativi comparti, dalla data di pubblicazione della sentenza di cui al comma 1 cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo dell'Oicr societario in gestione esterna. 5. Qualora ne ricorrano i relativi presupposti, la Sgr autorizzata o il gestore estero, per conto del fondo comune di investimento o del comparto, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata e la società di partenariato in gestione interna autorizzata, per conto del comparto, possono presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte I, titolo II e parte I, titolo IV, capo I, sezioni I e II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. Si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni e le disposizioni ivi richiamate, intendendosi riferite alla liquidazione di cui al comma 1 in luogo della liquidazione giudiziale. Il tribunale competente comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i ricorsi per la concessione di misure cautelari o protettive ovvero per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente comma nonché i provvedimenti assunti. 6. Gli Oicr societari in gestione esterna possono presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte I, titolo II e alla parte I, titolo IV, capo I, sezioni I e II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. Si applica il comma 5, secondo e terzo periodo. 7. Il presente articolo si applica anche ai gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei. Art. 57-quater (Crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di un FIA da esso gestito o del relativo comparto). - 1. Ai GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della parte prima, titolo V del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, è proposta su ricorso del GEFIA sotto soglia registrato, di uno o più creditori o del pubblico ministero. 3. In caso di sottoposizione a liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato, l'amministrazione dei FIA da questo gestiti e dei comparti è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione o alla cessione degli stessi. A tal fine, si applicano le disposizioni della liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 4. Il tribunale competente per l'avvio della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato informa tempestivamente la Banca d'Italia dell'apertura della procedura e comunica alla stessa l'avvenuta liquidazione ovvero cessione dei FIA gestiti o dei comparti. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57-ter e fuori dal caso di liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato previsto dal comma 3, ai FIA o ai relativi comparti gestiti dalla società di gestione del risparmio sotto soglia registrata, nonché ai comparti della Sicaf sotto soglia registrata e della società di partenariato sotto soglia registrata, si applica la liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in quanto compatibile, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7. Se il GEFIA sotto soglia registrato che gestisce il FIA o il comparto è successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del comma 1, il curatore della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato assume l'amministrazione del FIA o del comparto sulla base di una situazione dei conti predisposta dal curatore della liquidazione giudiziale del FIA o del comparto. 6. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale del FIA o del comparto di cui al comma 5 può essere presentata da uno o più creditori, dal GEFIA sotto soglia registrato o dal pubblico ministero con ricorso al tribunale del luogo in cui il GEFIA sotto soglia registrato ha la sede legale. Il tribunale, quando accerti l'insolvenza ai sensi dell', comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 del FIA o del comparto, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale e ne informa tempestivamente la Banca d'Italia. 7. Il GEFIA sotto soglia registrato, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale dei FIA da questo gestiti e dei comparti, deve essere sentito in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore ed è tenuto a fornire le informazioni, i chiarimenti, i documenti e adempiere agli obblighi necessari per la gestione della procedura richiesti al debitore dagli organi della medesima e dalla legge. Può, altresì, presentare la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale per conto del FIA o del comparto, nei casi e alle condizioni in cui la legge legittima a ciò il debitore. Gli effetti che la legge fa discendere dall'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti, pagamenti, rapporti contrattuali o processuali del debitore si intendono riferiti agli atti, ai pagamenti, ai rapporti contrattuali o processuali compiuti o costituiti dal GEFIA sotto soglia registrato per conto del FIA o del comparto in liquidazione giudiziale. 8. Qualora il FIA o il comparto sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del comma 5 sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 57-ter, comma 2. 9. Il GEFIA sotto soglia registrato può, per conto del FIA da questo gestito o del comparto, presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte prima, titolo II e alla parte prima, titolo IV, capi I, I-bis e III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.»; fff) all'articolo 60-bis: 1) al comma 1, le parole: «di una Sicav o di una Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «di una Sicav, di una Sicaf o di una società di partenariato»; 2) al comma 3: le parole «di una Sicav, o di una Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «di una Sicav, di una Sicaf o di una società di partenariato» e le parole «dal titolo IV della parte II» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente titolo»; 3) al comma 4, le parole: «Sicav e Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «Sicav, Sicaf e società di partenariato»; 4) alla rubrica, le parole: «delle Sicav e delle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «delle Sicav, delle Sicaf e delle società di partenariato».
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