Art. 7
Modifiche alla parte V del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 29 apr 2026
1. Alla parte V del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 190:
1) al comma 1, dopo le parole: «7-ter;» sono inserite le seguenti: «8, comma 1-bis;», le parole: «35-bis, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «35-bis, commi 1-bis, 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter», dopo le parole: «35-novies;» sono inserite le seguenti: «35-novies.1, commi 7 e 8;», dopo le parole: «37, commi 1, 2 e 3;» sono inserite le seguenti: «,38, commi 3 e 5; 38-bis, commi 5 e 7», dopo la parola: «39;» sono inserite le seguenti: «39-bis; 39-ter; 39-quater; 39-quinquies; 39-sexies; 39-septies; 39-octies; 39-novies; 39-decies; 39-undecies; dopo le parole: «41, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. Le disposizioni contenute ai commi 1, 2-bis, lettera b-bis) e 2-bis.1 non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.»;
b) all'articolo 190-bis.3:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «delle società di gestione del risparmio (SGR), delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società di investimento a capitale fisso (SICAF)» sono sostituite dalle seguenti: «delle società di gestione del risparmio (Sgr), delle società di investimento a capitale variabile (Sicav), delle società di investimento a capitale fisso (Sicaf), delle società di partenariato,»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «delle SICAV, delle SICAF» sono sostituite dalle seguenti: «delle Sicav, delle Sicaf, delle società di partenariato»;
3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.»;
c) all'articolo 193:
1) al comma 2, le parole: «121, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «121, comma 1»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 149, comma 1, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 2»
3) alla rubrica, la parola: «sindaci» è sostituita dalle seguenti: «componenti dell'organo di controllo».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-03-27;47#art-7