Art. 11
Entrata in vigore
In vigore dal 29 apr 2026
1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. L' del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal presente decreto si applica alle nomine perfezionate a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto ed entro il medesimo termine:
a) la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano le relative disposizioni di attuazione;
b) la Banca d'Italia adotta, altresì, gli interventi di adeguamento degli albi e registri di vigilanza alle disposizioni introdotte dal presente decreto.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3:
a) le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 34, comma 4, 36, comma 2, 41-bis, comma 5, 41-ter, comma 3, 42, commi 1, 3 e 4-bis, 42-bis, comma 8, 44, comma 4, 47, comma 3, 48, comma 4, 49, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai procedimenti amministrativi previsti ai sensi dei richiamati articoli avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e le relative disposizioni attuative nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal presente decreto e alle relative disposizioni attuative;
b) la disciplina dettata dal titolo III, capo I-bis, sezione II-bis e dal capo I-ter della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall'articolo 35-novies.1, comma 3, e dall'articolo 35-quaterdecies, comma 10, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove precedente la scadenza del termine di cui al comma 3.
5. La Consob adotta le disposizioni di attuazione previste dalle disposizioni delle parti III e IV del decreto legislativo n. 58 del 1998 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle previste:
a) dagli articoli 112-bis, comma 7, e 133, comma 1-bis, che sono adottate entro dodici mesi a decorrere dalla medesima data;
b) dall'articolo 154.4, comma 3, che sono adottate entro tre mesi a decorrere dalla medesima data.
6. Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 62-quater, 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter, 65-bis, comma 3-bis, 65-quater, 65-quinquies, 79-quinquiesdecies, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma 1-bis, 147-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135-undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in conformità alle stesse.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, ai fini dell'applicazione dell'articolo 125-bis.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come introdotto dal presente decreto, rilevano le sole previsioni statutarie adottate o modificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le società adeguano gli statuti alle disposizioni di cui all'articolo 147-bis.1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come introdotto dal presente decreto, in tempo utile per consentirne l'applicazione alle nomine delle cariche sociali da effettuarsi o rinnovarsi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
10. Le informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 2, lettere d-ter) e d-quater), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e quelle dovute in relazione all'espletamento dei doveri dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2396-quinquies del codice civile e dell'articolo 149 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come introdotti o modificati dal presente decreto, sono fornite nelle relazioni riferite all'esercizio sociale in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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