Allegato›Capo VI
Art. 53
Depositi fiscali ai fini IVA (articolo 50-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
In vigore dal 31 gen 2026
Depositi fiscali ai fini IVA
(articolo 50-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA» per la custodia di beni nazionali e unionali che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all', comma 2, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali di cui all'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 280 del 29 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o unionali che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale, dei direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero del direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e unionali in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale, dai direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dal direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 7, salva l'applicazione del comma 5, lettera h). Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a euro 516.456,90. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro dell'Unione europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intraunionale si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
3. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
4. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'; deve, altresì essere conservato, a norma dell', un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 7, decimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.
5. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intraunionali di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non unionali destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e per quelli esonerati ai sensi dell' dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141;
c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
e) le cessioni intraunionali di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell'Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intraunionali soggette a imposta nel territorio dello Stato;
f) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea;
g) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi semprechè, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
h) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
6. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio delle dogane che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.
7. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 5, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell', comma 2, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 5 e, per quelli di cui al secondo periodo, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell' del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all' del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all', una fattura emessa ai sensi dell', comma 2, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all', commi 1, lettera d) e 2; in tal caso, la dichiarazione di cui all', comma 1, lettera b), deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all', comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all', comma 1, lettera b), in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all', comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intraunionale, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all' entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all' entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 5, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.
8. Nei limiti di cui all', comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti alle operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 5, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.
9. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 7 da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui al comma 1, secondo e terzo periodo.
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