AllegatoCapo II

Art. 8

Acquisti intraunionali (articolo 38 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

In vigore dal 31 gen 2026
Acquisti intraunionali ( decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intraunionali di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all', comma 4, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. 2. Costituiscono acquisti intraunionali le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto. 3. Costituiscono inoltre acquisti intraunionali: a) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; b) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all', comma 4, non soggetti passivi d'imposta; c) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all', comma 4, non soggetti passivi d'imposta, di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro; d) l'introduzione da parte delle forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista dall', comma 1, lettera c); e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 chilogrammi (kg), e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 centimetri cubici (cc) o potenza superiore a 7,2 Kilowatt (Kw), destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all', comma 1, lettera d); i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti. 5. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema. 6. Non costituiscono acquisti intraunionali: a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali; b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto; c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all', comma 4, non soggetti passivi d'imposta, dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell', comma 2, e dai produttori agricoli di cui all' che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intraunionali e degli acquisti di cui all', comma 3, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa; d) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all', comma 3; e) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese. 7. La disposizione di cui al comma 6, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all', comma 4, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso. 8. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intraunionale nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all', comma 4, assoggettati all'imposta per gli acquisti intraunionali effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione. 9. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intraunionali da parte di commissionari senza rappresentanza.
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