AllegatoTitolo XII

Art. 64

Debitore d'imposta (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, commi da 57 a 63, legge 30 dicembre 2024, n. 207)

In vigore dal 31 gen 2026
Debitore d'imposta ( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; , commi da 57 a 63, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell', nei modi e nei termini stabiliti nel presente titolo. 2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all', comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli . 3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell', ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 5. In deroga al comma 1, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all', comma 1, lettera n), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell', comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli o 87 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; b) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui all', comma 1, lettere i) e l), per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; c) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici; d) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del primo periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'; e) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all' della tariffa, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174; f) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; g) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all' della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, trasferibili ai sensi dell' della medesima direttiva 2003/87/CE; h) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; i) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell', comma 3, lettera a). 7. Le disposizioni del comma 5 si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE. 8. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere e), f), g), h) e i), si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. 9. Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonché ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE. 10. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6, lettera d), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. 11. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui alla lettera d), comma 6, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di im;prese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il commit;tente possono optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle presta;zioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è soli;dalmente responsabile dell'imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell' dal prestatore e l'imposta è versata dal committente ai sensi dell' del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all' del medesimo testo unico, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. 12. L'opzione di cui al comma 11 ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito internet istituzionale dell'A;genzia. 13. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 11 si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 12 all'Agenzia delle entrate. 14. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni dell', comma 2, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all', comma 13, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore. 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità di attuazione del comma 6, lettera d), e dei commi 10, 11, 12, 13 e 14.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-64

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