Allegato›Titolo XII
Art. 65
Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
In vigore dal 31 gen 2026
Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società
(articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall', comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
c) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
d) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere a), b), c) ed e);
e) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere a), b), c) e d).
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
4. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 2 devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 5, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all' del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
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