Allegato›Capo II
Art. 66
Debitore dell'imposta per le operazioni intraunionali (articolo 44 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
In vigore dal 31 gen 2026
Debitore dell'imposta per le operazioni intraunionali
( decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
1. L'imposta sulle operazioni intraunionali imponibili è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti intraunionali. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente testo unico.
2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta per le cessioni di cui all', comma 8, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli , comma 6.
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente testo unico sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell', o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti dell', comma 3. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intraunionali di cui all' nonché alla compilazione, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all', comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell', comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell', o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell', comma 3.
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