Allegato›Titolo XI
Art. 62
Volume d'affari (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
In vigore dal 31 gen 2026
Volume d'affari
( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli , tenendo conto delle variazioni di cui all'. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui all', comma 5.
2. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorchè non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli . I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell' sono computati al netto della diminuzione prevista nell', comma 2.
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