AllegatoCapo II

Art. 60

Detrazione per gli enti non commerciali (articolo 19-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 4-bis decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

In vigore dal 31 gen 2026
Detrazione per gli enti non commerciali (articolo 19-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 4-bis decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461) 1. Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intraunionali, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l'ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. 2. Gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intraunionali, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attività economica, gestiscono con contabilità separata: a) le attività per cui sono soggetti passivi; b) le attività per cui non sono soggetti passivi. 3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma 2 è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonché all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-60

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo